Il 26 marzo 2024, il Consiglio dei Ministri ha varato il Decreto Semplificazioni (ecco la bozza del testo DDL Semplificazioni 2024), apportando modifiche significative alla normativa sull’interscambio di pallet e risolvendo alcune problematiche introdotte dal Decreto 21/2022.
Le revisioni riguardano gli articoli 17-bis e 17-ter, introducendo nuovi termini e semplificando il processo d’interscambio.
Tra le novità, l’aggiunta di termini come “pallet riutilizzabile“, “tipologia di pallet“, “stato di conservazione” e “conformità tecnica“, oltre alla definizione di “sistemi-pallet” come enti nazionali, europei o internazionali che definiscono standard per produzione e riparazione dei pallet interscambiabili.
Questi sistemi, per essere riconosciuti, necessitano di marchi di certificazione e devono aderire a specifiche tecniche e controlli di qualità.
L’articolo 17-ter stabilisce nuove regole per la consegna e la restituzione dei pallet, prevedendo il ritorno di un numero identico di pallet della stessa tipologia e, in caso di impossibilità, l’emissione di un “buono pallet” digitale entro 24 mesi dall’entrata in vigore della normativa.
Inoltre, si introduce una sanzione per il mancato rispetto delle condizioni di restituzione, con l’obbligo di rimborsare il valore di mercato dei pallet non restituiti entro sei mesi dall’emissione del buono.
Un cambio significativo riguarda la valutazione del valore dei pallet, che passa da una determinazione governativa a una libera negoziazione tra le parti, secondo le convenzioni delle organizzazioni di sistema-pallet come Epal o Eur-Uic, che saranno incaricate di calcolare e pubblicare il valore medio di mercato dei pallet, garantendo la corretta gestione dell’interscambio.