Quando si effettua la chiusura del bilancio di esercizio, è importante fare attenzione alla rilevazione delle rimanenze in magazzino.
Le difficoltà maggiori sono relative al riscontro con il valore di mercato, da prendere in considerazione quando è inferiore al costo d’acquisto o di produzione.
L’articolo 2426 del codice civile stabilisce che il valore di realizzazione inferiore al costo del bene comporta una necessaria svalutazione delle rimanenze in magazzino.
Ci sono però alcuni casi in cui si può fuggire alla svalutazione.
Se esiste un accordo di vendita per la cessione del bene al prezzo iniziale la merce non viene svalutata e se la fabbricazione di un prodotto è oggetto di realizzazione per un valore pari o superiore al costo di produzione, le materie prime e sussidiarie utilizzate non subiscono svalutazione.
Al contrario, potrebbe essere necessaria una svalutazione, anche se il valore finale dovesse essere pari al costo, se l’attività avesse già subito una riduzione del valore alla data del bilancio.