Si sa, quando si devono pagare le tasse o accedere a benefici, è sempre importante conoscere a menadito la normativa vigente.
Nel caso dei magazzini autoportanti, l’Agenzia delle Entrate ha da poco messo ordine, con la risoluzione 62/E/2018, alle possibilità di accedere al super e all’iperammortamento.
Innanzi tutto cosa sono i magazzini autoportanti? Sono per definizione “strutture, solitamente di grandi dimensioni (veri e propri edifici anche di altezza elevata), destinate allo stoccaggio di merci eterogenee, capaci di rispondere alle esigenze di ottimizzazione degli spazi (stoccaggio intensivo) e di automazione dei sistemi di movimentazione”.
Questi magazzini sono dotati naturalmente di una componente immobiliare e di una di impiantistica: proprio questa suddivisione è importante per calcolare la rendita catastale, da cui si evincerà se si potrà accedere o meno a super o iperammortamento.
Gli investimenti aventi a oggetto “fabbricati e costruzioni” non sono agevolabili, a differenza dell’impiantistica.
Nella prima categoria rientrano scaffalature, opere di fondazione, eventuali divisori verticali e orizzontali, pareti di tamponamento e coperture, sistemi antincendio, impianti elettrici, idrico-sanitari, di areazione e di climatizzazione.
Tutti i sistemi di automazione del lavoro e di movimentazione dei materiali stoccati costituiscono invece le componenti annoverabili tra i macchinari e le attrezzature funzionali al processo produttivo e quindi esclusi dalla stima catastale.
Secondo l’Agenzia sono perciò solo le componenti impiantistiche a essere ammortabili, con quelle più squisitamente immobiliari escluse.