Il meccanismo del reverse charge, o inversione contabile, rappresenta uno degli strumenti principali attraverso cui il legislatore europeo e nazionale contrasta l’evasione dell’Iva nelle filiere considerate a rischio. Nel settore della logistica e dei trasporti, caratterizzato da catene lunghe, subappalti e forte pressione sui margini, il reverse charge ha assunto nel tempo un ruolo strutturale. Il principio alla base è noto: l’imposta non viene versata dal prestatore del servizio, ma dal committente, preservando la neutralità fiscale per gli operatori regolari e riducendo le possibilità di frode. Questo equilibrio tra controllo e neutralità è il filo conduttore di tutte le evoluzioni normative che hanno interessato il comparto negli ultimi dieci anni.
Un passaggio chiave nella storia applicativa del reverse charge risale al 2014, quando la Corte di Giustizia dell’Unione europea chiarì che la mancata introduzione fisica della merce nei depositi IVA non comportava automaticamente la perdita del diritto alla detrazione, qualora l’imposta fosse stata assolta tramite inversione contabile. In assenza di frode, la violazione veniva qualificata come formale, non idonea a compromettere la neutralità dell’Iva. Questo orientamento ha segnato un punto fermo: la logistica non può essere penalizzata per irregolarità prive di effetti sostanziali sul gettito, principio che ancora oggi orienta l’interpretazione delle norme fiscali.
Nel solco di questa impostazione, la Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un regime transitorio opzionale di reverse charge per le prestazioni di servizi rese nel settore del trasporto, della movimentazione merci e della logistica, in attesa dell’autorizzazione europea a un meccanismo strutturale. Il regime si applica alle prestazioni diverse da quelle già previste dall’articolo 17 del DPR IVA ed è riservato alle imprese individuate tramite classificazione Ateco, sezione H – Trasporto e Magazzinaggio, nonché ai rapporti di appalto e subappalto. L’opzione consente alle parti di concordare che l’Iva sia versata dal committente, con responsabilità solidale, rafforzando il presidio fiscale lungo tutta la filiera.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate hanno definito un perimetro operativo preciso. La fattura resta emessa dal prestatore con specifica annotazione normativa; il versamento dell’imposta avviene tramite modello F24, senza compensazione, entro il mese successivo. Un elemento rilevante è la coesistenza del regime transitorio con il regime trimestrale degli autotrasportatori, che consente alle imprese di mantenere assetti fiscali differenziati. Per gli operatori logistici, questo comporta una maggiore attenzione alla gestione contrattuale e ai flussi amministrativi, ma anche una maggiore certezza interpretativa rispetto al passato.
Con la circolare dell’Agenzia delle Entrate di dicembre 2025 sono stati chiariti ambito soggettivo, modalità di fatturazione e versamento dell’Iva nel regime transitorio, confermando la coesistenza con il regime ex articolo 74 DPR IVA.
Il reverse charge nella logistica non è una misura temporanea, ma un elemento strutturale di regolazione del settore. Ogni intervento normativo conferma una direzione chiara: colpire le frodi senza ostacolare l’operatività delle imprese organizzate. Per questo motivo, il tema continuerà a essere oggetto di chiarimenti, proroghe e revisioni, rendendo indispensabile per gli operatori una lettura aggiornata e sistemica, più che un semplice adeguamento formale.
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