Una sentenza della Corte di Cassazione sta riportando attenzione su un tema spesso sottovalutato nelle operations logistiche: il rischio interferenziale durante trasporto, movimentazione e scarico merci. Con la decisione n. 15045/2026, la Corte ha stabilito che gli obblighi previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 si applicano anche fuori dai cantieri edili, ogni volta che attività riconducibili a organizzazioni diverse convivono nello stesso contesto operativo. Il caso nasce da un grave infortunio avvenuto durante lo scarico di opere d’arte da un furgone. Una cassa da circa 400 chilogrammi, assicurata insieme a un secondo collo più piccolo tramite un’unica cinghia, si è inclinata trascinando il carico adiacente e schiacciando un lavoratore contro la parete del mezzo. Le lesioni riportate sono state permanenti.
L’episodio si è verificato nell’ambito di un rapporto tra due imprese operanti nel trasporto di opere d’arte. La società committente aveva subappaltato alcune spedizioni per esigenze organizzative. Durante le operazioni di scarico erano presenti un dipendente della committente e l’autista della società appaltatrice, che avevano iniziato le attività prima dell’arrivo degli altri addetti previsti.
La Cassazione ha confermato la responsabilità del legale rappresentante della società appaltatrice per violazione degli artt. 26 e 168 del D.Lgs. 81/2008.
Le contestazioni riguardano aspetti molto concreti:
L’art. 26 disciplina gli obblighi legati ai contratti d’appalto, d’opera e di somministrazione.
In particolare impone ai datori di lavoro di:
L’art. 168 riguarda invece la movimentazione manuale dei carichi e stabilisce che il datore di lavoro debba adottare mezzi e misure organizzative adeguate per ridurre il rischio connesso alla gestione di carichi pesanti.
Uno dei passaggi più rilevanti della sentenza riguarda la definizione stessa di rischio interferenziale. La Corte chiarisce che non serve la simultaneità perfetta delle attività o la presenza continuativa di lavoratori di aziende diverse nello stesso punto. L’interferenza viene interpretata in senso organizzativo e funzionale. Conta il fatto che attività appartenenti a soggetti diversi si intreccino nello stesso ciclo operativo generando rischi aggiuntivi.
Nel caso analizzato, il rischio nasceva dall’interazione tra fasi di carico e scarico gestite da organizzazioni differenti. Per la Corte sarebbe stato necessario predisporre un coordinamento preventivo e uno scambio puntuale di informazioni operative.
Altro elemento interessante: il comportamento imprudente dei lavoratori non interrompe automaticamente il nesso causale. Secondo la sentenza, anche eventuali errori o iniziative non corrette degli operatori rientrano nel rischio che il datore di lavoro deve prevedere e governare attraverso organizzazione, formazione e procedure.
La decisione della Cassazione ribadisce anche un altro principio destinato ad avere effetti pratici nel settore logistico: la qualificazione civilistica del contratto non cambia l’applicabilità dell’art. 26. Che si tratti di appalto, contratto di trasporto o contratto d’opera, ciò che conta è la presenza di più organizzazioni lavorative nello stesso contesto operativo.
Questo significa che gli obblighi di coordinamento scattano ogni volta che:
In questi casi diventa necessario:
La sentenza riporta quindi il DUVRI al centro della gestione logistica. Non come documento burocratico prodotto solo nei cantieri, ma come strumento operativo utile a gestire i rischi derivanti dall’interazione tra imprese, autisti, operatori di magazzino e personale esterno. Un tema che riguarda da vicino piattaforme distributive, hub logistici, trasportatori e operatori impegnati ogni giorno nella movimentazione merci.
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