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Contributo ART 2026: scadenze e soggetti obbligati
Aliquota confermata allo 0,45 per mille. Prima scadenza fissata al 15 maggio


Trasporti Nazionali e Internazionali

Contributo ART 2026: scadenze e soggetti obbligati

11 Maggio 2026

L’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha definito misure, termini e modalità di riscossione del contributo dovuto per il 2026 dagli operatori economici attivi nel settore dei trasporti, ai sensi dell’articolo 37, comma 6, del Decreto legge n. 201/2011 e successive modifiche. La prima data da segnare in agenda è il 15 maggio 2026, termine entro il quale sono previsti sia alcuni obblighi dichiarativi sia il versamento della prima rata per i soggetti tenuti al pagamento. Per le imprese della logistica, degli interporti, della movimentazione merci, delle spedizioni e dei servizi ancillari al trasporto, la delibera ART è un adempimento da leggere con attenzione, perché incrocia fatturato, perimetro delle attività svolte e soglie economiche.

Aliquota confermata e soglia di esenzione

Per il 2026 la misura del contributo resta invariata rispetto all’anno precedente ed è fissata nello 0,45 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della delibera. Il versamento non è dovuto quando la contribuzione calcolata risulta inferiore a 3.150 euro, soglia che rappresenta il limite di esenzione. La delibera indica anche le voci da includere nella definizione del montante su cui calcolare l’importo dovuto, aspetto non secondario per le imprese con attività articolate su più linee di business. In pratica, il primo passaggio operativo consiste nel verificare il fatturato rilevante secondo i criteri ART, senza fermarsi al solo dato aggregato di bilancio.

Dichiarazione obbligatoria per fatturati sopra 7 milioni

Un punto delicato riguarda le imprese con fatturato superiore a 7.000.000 di euro. Questi soggetti, anche quando eventuali esclusioni o scomputi li esentino dal pagamento del contributo, sono comunque tenuti a presentare all’Autorità la dichiarazione con i dati anagrafici ed economici richiesti. La trasmissione deve avvenire entro il 15 maggio 2026, utilizzando il modello telematico predisposto e pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità. È un dettaglio che può sfuggire: l’assenza di importo da versare non coincide automaticamente con l’assenza di obblighi dichiarativi. Per chi gestisce amministrazione, compliance e controllo di gestione, questo significa verificare per tempo sia l’inquadramento dell’attività sia la corretta compilazione del modello.

Chi rientra nel perimetro del contributo ART

Sono tenute al pagamento del contributo ART le imprese che operano in diversi ambiti del trasporto e della logistica. Il perimetro include la gestione di infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni, oltre alla gestione degli impianti di servizio ferroviario. Rientrano anche la gestione di centri di movimentazione merci, quindi interporti e operatori della logistica, i servizi ferroviari, le operazioni e i servizi portuali, i servizi di trasporto passeggeri e merci con oneri di servizio pubblico, il servizio taxi e il trasporto ferroviario di passeggeri o merci. La lista prosegue con il trasporto via mare e per vie navigabili interne, il trasporto passeggeri su strada, il trasporto aereo di passeggeri o merci, i servizi di agenzia e raccomandazione marittima, i servizi di spedizione, esclusi quelli afferenti al trasporto merci su strada, e i servizi ancillari al trasporto e alla logistica.

Autotrasporto merci escluso, versamento in due rate

La delibera conferma un elemento rilevante per molte aziende del settore: l’autotrasporto merci è escluso dalla contribuzione. La distinzione va però maneggiata con cautela, soprattutto nelle imprese che svolgono più attività collegate, per esempio trasporto, spedizione, gestione logistica, servizi accessori o movimentazione merci. Per i soggetti obbligati, il contributo 2026 deve essere versato in due rate: la prima, pari a due terzi dell’importo, entro il 15 maggio 2026; la seconda, pari al terzo residuo, entro il 30 ottobre 2026.

NB: Alla data di pubblicazione dell’articolo, queste sono le scadenze e le condizioni indicate. Le informazioni potranno subire variazioni nel tempo attraverso successive comunicazioni dell’Autorità o aggiornamenti normativi.

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