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Tutti i dettagli riguardo l'outsourcing logistico
Il contratto che può snellire e aiutare le aziende a fare impresa


Outsourcing

Outsourcing: tutti i dettagli della logistica conto terzi

29 Ottobre 2019

Le aziende, per definizione, “fanno” cose. Producono beni o forniscono servizi, solitamente.
Il loro business si basa su quanti clienti possono soddisfare contemporaneamente, e il numero di questi dipende da quanti lavoratori possono permettersi di pagare (e viceversa).

Banale come concetto, certo, e chiunque stia leggendo queste righe non aveva evidentemente necessità di tale spiegazione, tra l’altro raffazzonata.
Rinfrescare questo concetto è tuttavia utile per spiegare il tema dell’outsourcing logistico.

Questo tipo di contratto si definisce un “accordo con cui un soggetto (outsourcee o committente) trasferisce in capo ad un altro soggetto (denominato outsourcer) alcune funzioni necessarie alla realizzazione dello scopo imprenditoriale”.

In pratica, l’azienda chiede a un esterno (sia esso una persona fisica o giuridica) che venga eseguito un lavoro che l’azienda non può portare a termine con le proprie forze.

L’origine, come nasce?

Questo tipo di contratto è venuto a svilupparsi negli ultimi anni, dopo che nei manager aziendali è nata ed è andata consolidandosi la convinzione, non del tutto errata, che ogni qualvolta un’azienda produca al suo interno servizi che altri possono fornire con più efficienza ed efficacia, essa perda vantaggio competitivo.

Ha iniziato a svilupparsi inizialmente sui mercati esteri, e solo più tardi in quello italiano dove ancora oggi la scelta della terziarizzazione non è un comportamento comune.

I motivi? Il fatto che per poterlo attuare in maniera proficua è necessario trasferire responsabilità e competenze da un’azienda all’altra, o da un gruppo di persone e un altro.

È però un modello particolarmente flessibile, che può rispondere alle più diverse esigenze.
Grazie all’outsourcing l’impresa può dunque concentrare maggiormente gli sforzi sul proprio core business e al contempo allargare (e/o migliorare) i servizi offerti ai consumatori (nel caso delle aziende B2C) o alle altre imprese (quando il modello è invece B2B).

Si tratta dunque delle terziarizzazione di un lavoro, che pian pianino sta prendendo piede anche nel nostro Paese.

Studi, dati e numeri

Per quanto riguarda la logistica conto terzi, in Italia i dati dell’Osservatorio Contract Logistics dalla School of Management del Politecnico di Milano fotografano un trend in grande ascesa.

Dopo il calo di fatturato del 2013 (75,8 miliardi di euro, -3,1% rispetto al 2012), nel 2014 il comparto ha registrato una parziale risalita (77,3 miliardi di euro, +1,8%).
Le previsioni descrivono il proseguimento di un trend positivo, con 78,3 miliardi di euro nel 2015 e 80,9 miliardi di euro nel 2016, e crescite rispettivamente dell’1,4% e dell’1,8% sull’anno precedente.

Tra i fattori dell’espansione vi è certo un miglioramento complessivo della situazione economica nazionale, ma anche la crescente attenzione che le aziende committenti stanno ponendo sul miglioramento delle prestazioni dei servizi.

Modalità e tipi di contratti

Come in ogni caso, si può raggiungere la terziarizzazione di un lavoro in modi diversi.
In alcuni casi l’impresa committente si può rivolgere a una controllata del proprio gruppo, mentre in altri può effettivamente uscire dal perimetro di azione della propria attività, in tutti i sensi.
In altre situazioni, invece, l’impresa si può rivolgere a soggetti non organizzati in forma aziendale, come un gruppo di persone.

Si possono dunque realizzare contratti di Full outsourcing, Business process outsourcing, Facility management, Strategic alliance outsourcing o Joint venture.

Va segnalato tuttavia che questo modello contrattuale non fa parte del nostro ordinamento, ma di quello anglosassone: chi nel Bel Paese si vuole affidare a questa forma negoziale deve dunque cercare di utilizzare gli schemi tipici della legge italiana che più gli si avvicinano.

Gli schemi più tipici

Nel nostro Paese si assimila spesso il contratto di outsourcing a quello di appalto e a quello del contratto d’opera.

Nel primo caso una parte assume a proprio rischio il compimento di un’opera o di un servizio previo corrispettivo in denaro; nel secondo, invece, una persona si obbliga senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, di svolgere sempre lo stesso servizio (ovviamente ricevendo un corrispettivo in denaro).

Infine, nella terza situazione vediamo il contratto di subfornitura, nel quale un’impresa committente affida in tutto o in parte la propria produzione di beni o servizi ad altra impresa, riservandosi solo lo svolgimento di funzioni commerciali.

Le clausole sul contratto di Outsourcing logistico

I negozi giuridici, lo sappiamo, spesso e volentieri possono contenere clausole o eccezioni di diversa fattura.
Non fa eccezione quello di outsourcing, che ne può prevedere di diverse.
Quelle più rilevanti concernono la durata del contratto, le garanzie offerte dalle diverse parti, le clausole in materia di responsabilità, le previsioni relative alle attività di controllo.

In definitiva, la terziarizzazione delle proprie attività può essere un’efficace freccia nella faretra di chiunque faccia impresa e voglia mantenere elevati gli standard di qualità offerti dalla propria azienda, o che voglia aumentare il proprio fatturato e i propri clienti.

Va da sé che l’attenzione posta su clausole e tipologie contrattuali deve essere particolarmente elevata, così come la cura sulla scelta dell’outsourcer, ma le potenzialità da sfruttare sono molte.





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