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Una tantum nei CCNL Logistica: chiarimenti su criteri e modalità di erogazione
Accordi di interpretazione autentica tra Conflavoro, Confsal e Fesica per uniformare l’erogazione dell’una tantum.


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Una tantum nei CCNL Logistica: chiarimenti su criteri e modalità di erogazione

7 Novembre 2025

Il 4 novembre 2025 le organizzazioni Conflavoro PMI, Confsal e Fesica hanno firmato due accordi di interpretazione autentica relativi all’erogazione dell’importo una tantum previsto dai rinnovi economici dei CCNL Logistica e Multiservizi, sottoscritti lo scorso 27 ottobre 2025.
Gli accordi – di natura chiarificatrice – hanno l’obiettivo di definire criteri, modalità e ambiti di applicazione dell’indennità una tantum, destinata a coprire la vacanza contrattuale e a garantire una uniformità applicativa su scala nazionale nei due comparti.

Periodo di riferimento e platea dei beneficiari

L’una tantum spetta a tutti i lavoratori in forza alla data del 1° ottobre 2025, purché abbiano maturato un’anzianità di servizio nel periodo di riferimento stabilito:

  • da maggio a settembre 2025 per il CCNL Logistica;
  • da luglio a settembre 2025 per il CCNL Multiservizi.

L’importo può essere erogato in un’unica soluzione o fino a dodici rate mensili, calcolato pro quota in base ai mesi di servizio effettivo. Le frazioni di mese superiori a quindici giorni sono considerate come mese intero, un criterio che evita disparità e semplifica il calcolo.

Regole di calcolo e casi particolari

Non sono conteggiati nel periodo utile i mesi privi di retribuzione, come quelli relativi a servizio militare o aspettative non retribuite, mentre rientrano nel conteggio i periodi tutelati per legge o da contratto, tra cui congedi di maternità o sospensioni per ammortizzatori sociali.
L’importo è proporzionale all’orario individuale per il personale part-time e, per gli apprendisti, è calcolato in base alla percentuale retributiva o al livello di inquadramento in essere alla decorrenza del rinnovo.
Per i lavoratori a termine, il diritto all’una tantum matura solo se in forza al 1° ottobre 2025 e con almeno quindici giorni di anzianità nel periodo di riferimento.

Aspetti fiscali e contributivi

Gli importi erogati non incidono su istituti contrattuali, legali o previdenziali, né concorrono al calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR). È inoltre prevista la possibilità, se ne ricorrono i presupposti, di applicare il regime di tassazione separata ai sensi dell’art. 17 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
Con queste precisazioni, le parti firmatarie intendono garantire certezza interpretativa e coerenza gestionale alle imprese e agli operatori del settore, spesso alle prese con situazioni contrattuali differenziate e difficoltà applicative in materia di indennità straordinarie.

Un segnale di stabilità per la filiera

Gli accordi del 4 novembre rappresentano un passaggio rilevante per la stabilità dei rapporti di lavoro nei comparti Logistica e Multiservizi, due settori caratterizzati da ampia eterogeneità contrattuale e forte mobilità occupazionale.
La chiarezza sui criteri di erogazione dell’una tantum contribuisce non solo a tutelare i lavoratori ma anche a fornire certezze operative alle aziende, che potranno pianificare in modo più trasparente le risorse economiche connesse ai rinnovi.
Un intervento che, nel suo complesso, rafforza il dialogo tra le parti sociali e sostiene un sistema contrattuale più chiaro, equo e sostenibile, in linea con l’evoluzione del mercato logistico italiano.

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