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Una tantum nei CCNL Logistica: chiarimenti su criteri e modalità di erogazione
Accordi di interpretazione autentica tra Conflavoro, Confsal e Fesica per uniformare l’erogazione dell’una tantum.


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Una tantum nei CCNL Logistica: chiarimenti su criteri e modalità di erogazione

7 Novembre 2025 CCNL Logistica

Il 4 novembre 2025 Conflavoro PMI, Confsal e Fesica hanno sottoscritto due accordi di interpretazione autentica relativi all’una tantum prevista dai rinnovi economici dei rispettivi CCNL Logistica e Multiservizi, firmati il 27 ottobre 2025.

Si tratta quindi di accordi riferiti ai contratti sottoscritti da queste organizzazioni e non di un aggiornamento del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione 2024-2027 sottoscritto dalle principali associazioni datoriali e da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti.

Gli accordi analizzati in questo articolo riguardano i CCNL sottoscritti da Conflavoro PMI, Confsal e Fesica. Gli aggiornamenti economici relativi al diverso CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione 2024-2027 sono invece raccolti nella guida dedicata al contratto 2024-2027.

A chi spetta l’una tantum

Gli accordi chiariscono che l’una tantum spetta ai lavoratori in forza al 1° ottobre 2025 che abbiano maturato anzianità di servizio nei periodi previsti dai rispettivi contratti:

  • da maggio a settembre 2025 per il CCNL Logistica;
  • da luglio a settembre 2025 per il CCNL Multiservizi.

L’importo viene calcolato pro quota sulla base dei mesi di servizio effettivo. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni vengono considerate come mese intero.

L’erogazione può avvenire in un’unica soluzione oppure essere suddivisa fino a 12 rate mensili.

Come viene calcolato l’importo

Non vengono considerati utili i mesi completamente privi di retribuzione, come nei casi di aspettativa non retribuita.

Sono invece conteggiati i periodi tutelati dalla legge o dal contratto, tra cui quelli relativi alla maternità e alle sospensioni coperte da ammortizzatori sociali.

Per i lavoratori part-time, l’importo viene riproporzionato sulla base dell’orario individuale. Per gli apprendisti il calcolo tiene conto della percentuale retributiva o del livello di inquadramento previsto alla decorrenza del rinnovo.

Per i lavoratori a tempo determinato il diritto matura se il dipendente risulta in forza al 1° ottobre 2025 e possiede almeno 15 giorni di anzianità nel periodo di riferimento.

TFR e trattamento fiscale

L’una tantum non incide sugli altri istituti contrattuali, legali o previdenziali e non viene computata nel trattamento di fine rapporto.

Gli accordi prevedono inoltre, quando ne ricorrono le condizioni, la possibilità di applicare il regime della tassazione separata previsto dall’articolo 17 del TUIR.

Due accordi distinti dal CCNL Logistica 2024-2027

I chiarimenti del 4 novembre riguardano quindi esclusivamente i CCNL Logistica e Multiservizi sottoscritti da Conflavoro PMI, Confsal e Fesica.

È una distinzione importante rispetto al CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione 2024-2027, che costituisce oggetto degli altri approfondimenti di Logisticamente.it.

Per gli accordi relativi all’una tantum prevista dai CCNL sottoscritti da Conflavoro, Confsal e Fesica, il presente articolo rappresenta l’approfondimento dedicato.

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