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Nuove disposizioni per combattere il cabotaggio illegale.
La Circolare evidenzia le differenze tra l’attività di cabotaggio ed il trasporto combinato.


Trasporti Nazionali e Internazionali

Nuove disposizioni per combattere il cabotaggio illegale.

8 Marzo 2016

Il Ministero dell’Interno e il Ministero dei Trasporti hanno emanato una Circolare a firma congiunta con cui diventano finalmente operative le nuove disposizioni per combattere il cabotaggio illegale, che sono state introdotte dal cosiddetto Decreto “Sblocca Italia” – D.L. n.133 del 12/09/2014, convertito con la L. n.164 dell’11/11/2014.

I commi 1 e 1 bis del nuovo articolo stabiliscono che se durante un controllo su strada gli agenti riscontrano un’incompatibilità tra le registrazioni del tachigrafo (o altri elementi relativi alla stessa circolazione) e le prove documentali che devono trovarsi sul veicolo quando si svolge il cabotaggio, il conducente deve essere in grado di spiegare tale incompatibilità.

Ove non sia in grado di farlo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 € a 15.000 € e al fermo del veicolo per tre mesi.
Nel caso di una reiterazione della stessa violazione che avvenga nel triennio, il fermo del veicolo sarà prolungato a 6 mesi.
La stessa sanzione si applica anche quando la documentazione in questione non si trovi sul mezzo.

I Ministeri dell’Interno e dei Trasporti con questa Circolare congiunta hanno ora formalmente messo al corrente gli agenti e gli operatori di Polizia Stradale della nuova previsione normativa allo scopo di far decollare – si spera in modo più efficace rispetto al passato – la lotta al cabotaggio abusivo.





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