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Magazzini automatici, l’ordine del 2025 può accedere all’iperammortamento 2026
Per i beni mobili rileva il momento della consegna, non necessariamente la data dell’ordine


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Magazzini automatici, l’ordine del 2025 può accedere all’iperammortamento 2026

3 Ottobre 2026 Magazzini automatici, l’ordine del 2025 può accedere all’iperammortamento 2026

Un magazzino automatico ordinato nel 2025 ma consegnato nel 2026 può rientrare nel nuovo iperammortamento, a condizione che l’investimento soddisfi i requisiti previsti dalla disciplina. Per determinare il momento in cui viene effettuato l’investimento, infatti, per i beni mobili assume rilievo in linea generale la consegna o la spedizione.

Il tema interessa direttamente le imprese che hanno programmato investimenti nell’automazione di magazzino a cavallo tra il 2025 e il 2026 e che devono valutare quale regime agevolativo risulti applicabile.

Il nuovo iperammortamento dal 2026

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. L’agevolazione opera ai fini delle imposte sui redditi attraverso la determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy indica come periodo agevolato quello compreso tra 1° gennaio 2026 e 30 settembre 2028. Le modalità attuative sono state definite dal decreto interministeriale del 7 maggio 2026.

Tra gli investimenti potenzialmente interessati rientrano i beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale individuati dalla normativa. L’accesso al beneficio richiede comunque il rispetto delle caratteristiche tecniche e degli adempimenti previsti per la misura.

Perché conta la consegna del bene

La questione diventa rilevante quando, per esempio, un sistema robotizzato o un magazzino automatico è stato ordinato nel 2025 ma viene consegnato nel 2026.

Ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione dell’investimento trovano applicazione le regole fiscali previste dall’articolo 109 del TUIR: per l’acquisto di beni mobili rileva generalmente la data di consegna o spedizione, oppure l’eventuale momento successivo in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà.

Di conseguenza, il semplice fatto che l’ordine sia stato effettuato nel 2025 non esclude di per sé l’applicazione dell’iperammortamento introdotto dal 2026. Un investimento consegnato nel periodo agevolato può quindi ricadere nella nuova disciplina, purché siano soddisfatte le altre condizioni previste. La disciplina dell’iperammortamento 2026, inoltre, va distinta dal precedente meccanismo di “prenotazione” legato a ordine e acconto previsto per il credito d’imposta 4.0.

Per le aziende che stanno completando progetti di automazione e robotizzazione del magazzino avviati nel 2025, la tempistica effettiva dell’investimento diventa quindi uno degli elementi da verificare insieme ai requisiti tecnici, documentali e procedurali richiesti dalla nuova agevolazione.

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