Il Decreto Legislativo 116/2020 (D.Lgs 116/2020), che recepisce la Direttiva UE 2018/851 sui rifiuti e la Direttiva UE 2018/852 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, rende obbligatoria l’etichettatura ambientale degli imballaggi a partire dal 1° gennaio 2023.
Ha apportato importanti modifiche alla parte IV del Testo Unico Ambientale (D.Lgs 152/2006), in particolare all’art. 3, comma 3, lettera c). 3, comma 3, lettera c), del Decreto Legislativo n. 116 del 2020 ha apportato modifiche al comma 5 dell’art. 219 del Codice dell’Ambiente. 219 del Codice dell’Ambiente, in materia di “Criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio“.
L’etichettatura ambientale consiste nell’applicazione di un’etichetta a tutti gli imballaggi (anche qr code che rimanda a fonte digitale), e a tutte le loro parti separabili manualmente, che vengono immessi sul mercato italiano per facilitarne la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclo.
Dal punto di vista della sostenibilità ambientale, l’etichettatura ha diverse finalità che dipendono da una comunicazione efficace e chiara tra produttori e consumatori o distributori.
Pertanto, l’etichettatura viene utilizzata per comunicare in modo semplice e intuitivo l’impatto ambientale del prodotto e per promuovere un consumo responsabile.
D’altra parte, per le aziende, l’etichetta ambientale è un valido ed efficace mezzo di comunicazione non solo per i consumatori ma anche per i distributori.
In particolare, questi ultimi sono sempre più attenti alle tematiche ambientali, richiedendo ai loro fornitori uno sforzo continuo.
Questo porta a sottolineare che l’etichetta è uno strumento fondamentale non solo nel rapporto tra produttori e consumatori finali, ma anche nella comunicazione tra produttori e distributori.
Il produttore di imballaggi sarà soggetto all’obbligo di inserire informazioni (che verranno elencate di seguito), a seconda della destinazione che avrà l’imballaggio.
In caso di canale Business to Consumer (B2C), cioè se l’imballaggio è destinato al consumatore finale:
In caso di canale Business to Business (B2B), cioè di imballaggi destinati ai distributori:
Sebbene l’art. 219, comma 5, stabilisce chiaramente che i produttori hanno l’obbligo di indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, non vi è alcun riferimento alla responsabilità della persona che deve apporre l’etichetta sull’imballaggio.
Per questo motivo, il Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito che tale obbligo è a carico sia del produttore che dell’utilizzatore dell’imballaggio.
È quindi necessario che vengano stipulati accordi specifici tra le parti e che, se è l’utilizzatore ad apporre l’etichetta, il produttore si impegni comunque a fornire tutte le informazioni necessarie per una corretta etichettatura.
Inoltre, c’è un’altra distinzione rilevante che va sottolineata in base all’ordine di priorità delle informazioni che devono o possono essere contenute:
Per quanto riguarda le sanzioni, l’art. 261, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 prevede che chiunque non rispetti gli obblighi di etichettatura di cui all’art. 129, comma 5, dello stesso Decreto, sarà soggetto a una sanzione amministrativa da 5.200 a 40.000 euro.
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