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CCNL Logistica: tutte le novità su lavoro, retribuzioni e sicurezza
Un contratto ridefinisce regole, diritti e doveri nel settore logistico fino al 2028


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CCNL logistica 2025-2027: orari, ferie, permessi e regole del contratto

17 Novembre 2025

Il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, rinnovato il 6 dicembre 2024 e valido fino al 31 dicembre 2027, disciplina il rapporto di lavoro nelle imprese comprese nel suo campo di applicazione. Il Testo Unico del contratto è stato successivamente sottoscritto il 25 settembre 2025.

Nel 2026 il contratto continua quindi a rappresentare il riferimento per orari di lavoro, straordinari, ferie, permessi, riposi, flessibilità organizzativa e lavoro agile.

Questo approfondimento è dedicato agli aspetti normativi e organizzativi del contratto. Per la parte economica, dagli aumenti degli stipendi ai livelli, premi e benefit, il riferimento è la guida al CCNL trasporti e logistica 2026.

Orario di lavoro: quante ore prevede il CCNL logistica

Per il personale non viaggiante l’orario ordinario è normalmente di 39 ore settimanali, calcolate su un periodo di quattro mesi e distribuibili su cinque o sei giorni. La prestazione giornaliera ordinaria può essere compresa tra 6 e 9 ore.

Previo accordo tra azienda e rappresentanze sindacali possono essere programmate anche giornate di 10 ore, con una maggiorazione del 35% sulla decima ora.

Anche per il personale viaggiante l’orario ordinario è di 39 ore settimanali. La durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore e può arrivare a 60 ore solo a condizione che, nell’arco di sei mesi, venga rispettata la media massima di 48 ore.

Per alcune categorie di personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue, alle condizioni previste dal contratto, l’orario ordinario può essere di 47 ore settimanali.

Flessibilità e variazioni dell’orario

Il CCNL consente alle aziende di ricorrere a forme di flessibilità dell’orario, secondo modalità e procedure differenti.

Una diversa programmazione dell’orario prestabilito può essere applicata per un massimo di quattro settimane all’anno, con un’indennità di disagio di 50 euro per ogni settimana interessata.

La Parte Speciale del contratto disciplina inoltre periodi di flessibilità concordati con le rappresentanze sindacali, con una maggiore prestazione fino a 150 ore annue, da recuperare nei periodi di minore attività.

Straordinari e banca ore

Per il personale soggetto alla disciplina dell’articolo 13, il lavoro straordinario ha carattere saltuario o eccezionale e prevede un limite di 165 ore annue individuali.

Tra 165 e 250 ore annue, il lavoratore può chiedere, in alternativa al relativo trattamento economico, di trasformare le ore in riposi compensativi attraverso la banca ore individuale. Le eventuali ore che superano le 250 confluiscono anch’esse nella banca ore.

Le principali maggiorazioni previste sono:

  • 30% per lo straordinario feriale diurno;
  • 50% per lo straordinario feriale notturno;
  • 50% nella sesta giornata per il personale non viaggiante con settimana su cinque giorni;
  • 65% per lo straordinario festivo diurno;
  • 75% per lo straordinario festivo notturno.

Per il personale viaggiante valgono invece gli specifici limiti previsti dalle disposizioni dedicate ai conducenti.

Ferie: quanti giorni spettano

Il CCNL riconosce 22 giorni lavorativi di ferie all’anno. Per il personale non viaggiante con orario settimanale distribuito su sei giorni, il periodo sale a 26 giorni lavorativi.

Le ferie vengono normalmente godute in modo continuativo. Se durante il periodo feriale sopraggiunge una malattia regolarmente denunciata e riconosciuta, il decorso delle ferie viene interrotto.

Permessi retribuiti, ROL e festività soppresse

Per il personale non viaggiante sono previste 40 ore annuali di permessi retribuiti, articolate in cinque gruppi da otto ore e utilizzabili individualmente o collettivamente.

A queste si aggiungono i permessi relativi alle quattro festività abolite, fruibili in gruppi di quattro o otto ore. Se non utilizzati entro l’anno di maturazione, vengono liquidati secondo le modalità stabilite dal contratto.

Per il personale viaggiante sono inoltre previste 4,5 giornate di permesso retribuito all’anno, oltre alle festività abolite.

Permessi studio e congedi per formazione

I lavoratori studenti hanno diritto a 30 ore annue di permessi retribuiti, oltre ai permessi giornalieri necessari per sostenere gli esami.

Per determinate attività di studio e formazione il contratto prevede inoltre fino a 200 ore di permesso retribuito nel triennio, nel rispetto dei limiti quantitativi stabiliti dal CCNL.

Chi ha almeno cinque anni di anzianità presso la stessa azienda può richiedere un congedo per formazione fino a 11 mesi, continuativo o frazionato, nell’arco della vita lavorativa.

Lavoro agile e diritto alla disconnessione

Il CCNL disciplina anche il lavoro agile, che può essere svolto in parte all’interno e in parte all’esterno dei locali aziendali nel rispetto dell’orario previsto dal contratto.

Al termine della prestazione il lavoratore ha diritto alla disconnessione dagli strumenti utilizzati per il lavoro. La modalità agile non modifica la durata del normale orario previsto per il dipendente.

Quando scade il CCNL logistica

Il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione scade il 31 dicembre 2027. Il contratto prevede inoltre il rinnovo tacito di sei mesi in sei mesi salvo disdetta comunicata da una delle parti nei termini previsti.

Le proposte per il successivo rinnovo dovranno essere presentate in tempo utile per permettere l’apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza. Il prossimo ciclo contrattuale riguarderà quindi il periodo successivo al 2027, anche se la data effettiva di sottoscrizione del nuovo accordo dipenderà dall’andamento della trattativa.

Il testo completo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione 2024-2027 è disponibile anche attraverso l’Archivio Nazionale dei contratti collettivi di lavoro del CNEL.

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