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Cybersecurity nel settore marittimo: perché la nuova regolamentazione cambia la logistica
La circolare “Maritime Cyber Risk” ridisegna la sicurezza digitale di navi, porti e supply chain


Non si può non sapere

Cybersecurity nel settore marittimo: perché la nuova regolamentazione cambia la logistica

21 Gennaio 2026

Il settore marittimo sta cambiando pelle. La digitalizzazione dei sistemi di bordo, la diffusione di piattaforme per la gestione del carico, la crescente automazione delle operazioni portuali hanno migliorato efficienza e tracciabilità. Allo stesso tempo hanno aperto superfici di attacco che fino a pochi anni fa semplicemente non esistevano. È in questo contesto che nasce la nuova circolare “Maritime Cyber Risk”, approvata e destinata a entrare in vigore il 1° novembre 2026, con l’obiettivo di disciplinare in modo organico la cybersecurity nel dominio marittimo. La circolare, pur non ancora in vigore, rappresenta il quadro di riferimento verso cui il settore è chiamato ad allinearsi.

La novità non sta nell’introdurre un ulteriore adempimento formale, ma nel riconoscere che la sicurezza informatica è ormai parte integrante della sicurezza marittima, tanto quanto la navigazione, la manutenzione o la gestione dell’equipaggio. I sistemi digitali non sono più un supporto accessorio: sono il tessuto connettivo che tiene insieme navi, porti, terminal e catene logistiche. Un malfunzionamento software, oggi, può fermare una banchina con la stessa efficacia di un guasto meccanico.

Minacce cyber e vulnerabilità operative nella logistica marittima

La circolare distingue con chiarezza le tipologie di minaccia che gravano su navi, porti e operatori logistici. Da un lato esistono attacchi non mirati, che colpiscono in modo opportunistico sistemi vulnerabili tramite malware, siti web contraffatti o campagne massive. Dall’altro, attacchi mirati, progettati per compromettere specifiche Company, Facility o infrastrutture portuali, spesso attraverso il furto di credenziali, email personalizzate o accessi remoti non protetti.

Gli attori coinvolti sono eterogenei. Si va da errori accidentali, dovuti a disattenzione o scarsa formazione del personale, fino a soggetti strutturati: criminalità organizzata, gruppi di hacker a scopo economico, organizzazioni sponsorizzate o terroristiche. In particolare, nel comparto marittimo si osserva una crescente interazione tra cyber criminalità e reti criminali tradizionali, con attacchi finalizzati al dirottamento delle merci lungo la supply chain.

Secondo i bollettini di sicurezza del 2025, anche in Italia la pressione cyber su enti e infrastrutture critiche è aumentata in modo costante. Il CERT-UE ha indicato il trasporto marittimo come bersaglio strategico di campagne di cyberspionaggio, mentre casi operativi recenti hanno mostrato come una singola vulnerabilità possa avere effetti sistemici.

Dalla norma alla pratica: perché la regolamentazione diventa necessaria

La circolare “Maritime Cyber Risk” non propone un approccio sequenziale o burocratico. Al contrario, introduce un modello di gestione continua del rischio, che deve essere attuato simultaneamente da tutti gli attori coinvolti: armatori, terminalisti, autorità portuali, operatori logistici, fornitori di servizi digitali. L’obiettivo è costruire una base comune di resilienza, evitando che il punto debole di un singolo nodo metta in crisi l’intero ecosistema.

Il caso di Bluspark Global, riportato da TechCrunch, è emblematico. Vulnerabilità elementari, come password memorizzate in chiaro e accessi remoti non protetti, hanno esposto per mesi piattaforme utilizzate da centinaia di imprese per monitorare spedizioni globali. Non si è trattato di un attacco sofisticato, ma di una somma di trascuratezze tecniche con impatto potenzialmente enorme.

È proprio qui che la regolamentazione trova il suo senso. Non come scudo assoluto, ma come cornice operativa condivisa che spinge il settore a trattare la cybersecurity con lo stesso rigore riservato alla sicurezza fisica e ambientale. In un sistema logistico sempre più interconnesso, la protezione digitale non è una voce di costo accessoria: è una condizione di continuità operativa.

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