In seguito al Decreto-Legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2021 che prevede l’obbligo di Green Pass ai lavoratori del settore pubblico e privato, gli operatori delle aziende di logistica e trasporti saranno obbligati a dotarsi di certificazione verde.
L’obbligo della certificazione verde sarà valido dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 (giorno di cessazione dello stato di emergenza).
La norma che tratta quest’argomento è l’articolo 3 del Decreto che afferma che per accedere ai luoghi in cui si svolge l’attività lavorativa è necessario esibire il Green Pass quando viene richiesto, la norma si applica anche sulla base di contratti esterni, agli stagisti e ai volontari.
Nel caso di violazione della norma il Prefetto potrà erogare all’impresa una sanzione da 600 a 1500 euro.
Sono esonerati dalla presentazione di Green Pass tutti i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, previa presentazione di certificato medico.
I datori di lavoro saranno tenuti ad effettuare dei controlli, anche a campione, per stabilire che la norma venga rispettata.
Nel caso in cui un lavoratore non sia in possesso di certificazione verde questo verrà sospeso senza retribuzione.
Nelle aziende con meno di 15 operatori il datore di lavoro potrà sostituire il dipendente senza Green Pass con un lavoratore con contratto a tempo determinato.
Ad ogni lavoratore privo di certificazione verde dovrà essere comunicata immediatamente la sospensione, valida fino al 31/12/2021.
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