Il Modello IVA 2026, già disponibile e da trasmettere entro il 30 aprile, introduce una novità di rilievo per il comparto della logistica, incidendo direttamente sulla compilazione del Quadro VE, sezione dedicata alla determinazione del volume d’affari e dell’imposta sulle operazioni imponibili. L’intervento normativo, illustrato nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, recepisce quanto previsto dall’articolo 1, commi da 59 a 63, della legge n. 207 del 2024, ridefinendo il trattamento delle prestazioni di servizi rese a imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica.
Il Quadro VE assume un ruolo centrale nella dichiarazione annuale IVA poiché concorre alla determinazione del volume d’affari ai sensi dell’articolo 20 del DPR 633/1972. In tale ambito rientra l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel periodo d’imposta, comprese quelle registrate o soggette a registrazione e l’imponibile delle operazioni con IVA ad esigibilità differita. A queste si aggiungono le operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies, per le quali sia stata emessa fattura secondo quanto previsto dall’articolo 21, comma 6-bis. Il quadro normativo, già articolato, viene ulteriormente affinato per riflettere le peculiarità operative della filiera logistica.
Nella determinazione del volume d’affari, il legislatore conferma una distinzione puntuale tra operazioni rilevanti ed escluse, distinzione che trova piena rappresentazione nel Quadro VE. Pur essendo esposte all’interno del quadro, non concorrono alla formazione del volume d’affari le cessioni di beni ammortizzabili, inclusi i diritti di brevetto industriale, di utilizzazione delle opere dell’ingegno, di concessione e i marchi di fabbrica. Restano escluse anche le operazioni derivanti da passaggi interni tra contabilità separate, come previsto dall’articolo 36, ultimo comma, nonché le operazioni effettuate in anni precedenti con imposta divenuta esigibile nell’anno di riferimento della dichiarazione.
Queste operazioni devono essere comunque indicate nella sezione 2 del Quadro VE, nei righi da VE20 a VE23, ai fini del calcolo dell’IVA a debito. Successivamente vengono sottratte nella sezione 4, attraverso i righi VE39 e VE40, per arrivare alla corretta determinazione del volume d’affari annuo. Il meccanismo, apparentemente tecnico, è determinante per evitare distorsioni nella base imponibile e richiede un’attenta lettura delle istruzioni, soprattutto per le aziende della logistica che operano con modelli contrattuali complessi e flussi IVA articolati.
La principale innovazione del Modello IVA 2026 riguarda la modifica della sezione 4 del Quadro VE, con l’introduzione dei campi 2 e 3 nel rigo VE38. Questi nuovi campi sono dedicati all’indicazione dell’imponibile e dell’imposta relativi alle prestazioni di servizi rese a imprese che operano nei settori del trasporto, della movimentazione merci e della logistica, per le quali è stata esercitata l’opzione di pagamento dell’IVA da parte del committente.
Nel dettaglio, il campo 1 del rigo VE38 continua a ospitare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti indicati dall’articolo 17-ter, comma 1-bis, per i quali l’imposta è versata dal cessionario o committente secondo il meccanismo dello split payment. Il campo 2 accoglie invece l’imponibile delle prestazioni di servizi rese a imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica che hanno optato per il pagamento dell’imposta in nome e per conto del prestatore, mentre il campo 3 è riservato alla relativa imposta.
La corretta compilazione di questi campi incide direttamente sul calcolo finale del volume d’affari, che viene determinato nel rigo VE50, sommando gli importi dei righi VE24, colonna 1, e dei righi da VE30 a VE38, per poi sottrarre quanto indicato nei righi VE39 e VE40. La novità rafforza l’esigenza di una gestione IVA ancora più strutturata per gli operatori logistici, chiamati ad allineare contabilità, contratti e flussi documentali a un quadro dichiarativo sempre più puntuale.
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