La redazione dell’inventario di magazzino a fine esercizio non rappresenta un mero adempimento contabile, ma uno dei passaggi più delicati e sensibili del bilancio d’esercizio, con riflessi diretti sia sul risultato economico sia sul profilo fiscale dell’impresa. La valutazione delle rimanenze di fine anno riguarda merci, materie prime, prodotti in corso di lavorazione, lavori e servizi in corso su ordinazione e prodotti finiti esistenti al 31 dicembre, indipendentemente dalla loro collocazione fisica, che può includere magazzini aziendali, depositi esterni o giacenze presso terzi. Proprio per questa ampiezza di perimetro, l’inventario costituisce anche un momento cruciale di verifica tra giacenza reale e giacenza contabile, da effettuarsi mediante conta fisica alla data di riferimento del bilancio o sulla base delle risultanze della contabilità di magazzino, se regolarmente tenuta. Errori, approssimazioni o documentazione carente possono tradursi in conseguenze fiscali rilevanti.
La redazione dell’inventario richiede la predisposizione di una distinta analitica delle rimanenze, nella quale le giacenze devono essere valorizzate secondo criteri coerenti con la loro natura economica.
In particolare:
Per gli esercenti il commercio al minuto che adottano il metodo del prezzo al dettaglio, la valutazione può avvenire attraverso una distinta delle merci in rimanenza, scorporando dal prezzo di vendita la percentuale di ricarico. In questo caso è indispensabile predisporre un prospetto illustrativo dei criteri e delle modalità di calcolo utilizzate.
La normativa civilistica (art. 2426, comma 10, C.C.) consente la valorizzazione delle rimanenze mediante costo medio ponderato, FIFO o LIFO (continuo o a scatti annuali o mensili), imponendo tuttavia l’obbligo di indicare in nota integrativa eventuali scostamenti apprezzabili rispetto ai costi correnti, con esposizione analitica dei valori per categoria di beni. Nel costo di acquisto devono essere inclusi anche i costi accessori, mentre il costo di produzione comprende i costi direttamente imputabili al prodotto e, in misura ragionevole, quelli indiretti; restano esclusi i costi di distribuzione. Per i beni fungibili, ossia beni di massa non identificabili rispetto a un singolo acquisto, restano applicabili i metodi della media ponderata, FIFO o LIFO.
Data la rilevanza civilistica e fiscale dell’inventario, il dettaglio analitico delle rimanenze deve essere conservato ed esibito in caso di accessi, ispezioni o verifiche da parte dell’Amministrazione Finanziaria. In assenza di documentazione adeguata, è legittimo il ricorso all’accertamento induttivo, come ribadito dalla giurisprudenza della Corte Suprema, rendendo l’inventario non solo un obbligo formale, ma uno strumento essenziale di tutela dell’impresa.
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