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Responsabilità del vettore marittimo dopo scarico merce: la Cassazione chiarisce i confini
Una sentenza del 2015 distingue la fase di trasporto da quella di custodia in magazzino


Trasporti Nazionali e Internazionali

Responsabilità del vettore marittimo dopo scarico merce: la Cassazione chiarisce i confini

28 Agosto 2025

La sentenza n. 5488 del 19 marzo 2015 della Corte di Cassazione rappresenta un passaggio decisivo nella definizione delle responsabilità del vettore marittimo. La vicenda nasce al porto di Napoli, dove una partita di merci, sbarcata da una nave, rimase in giacenza in un magazzino autorizzato a causa della mancata presentazione del destinatario per il ritiro. Dopo mesi di inattività, le autorità doganali dichiararono l’abbandono e procedettero alla vendita coattiva. Il mittente, privato del carico, chiese un risarcimento al vettore. Il primo grado respinse la domanda, applicando le Regole dell’Aja-Visby, che fissano un termine annuale di decadenza. La Cassazione, invece, stabilì che la responsabilità del vettore marittimo cessa con lo scarico e che, in caso di deposito, la disciplina applicabile è quella del diritto civile interno.

Dal trasporto alla custodia: il cambio di regime giuridico

Il punto centrale della pronuncia è il riconoscimento di una discontinuità nella filiera del trasporto. Quando la merce sbarcata non viene ritirata e il vettore dispone il deposito, il suo ruolo muta: non è più vettore marittimo, ma depositario. In questo passaggio cambia il quadro normativo:

  • le convenzioni internazionali (Aja-Visby, Amburgo) si applicano solo alla tratta marittima;
  • una volta avvenuto lo scarico, subentrano le norme nazionali sul contratto di deposito (artt. 1766 e ss. c.c.);
  • cessano i limiti di responsabilità e i termini ristretti previsti dalle convenzioni, sostituiti da obblighi più ampi di diligenza, custodia e informazione.

La Cassazione allinea così il diritto italiano alle principali prassi internazionali e al Carriage of Goods by Sea Act (COGSA) statunitense, che delimita la responsabilità del carrier al periodo compreso tra carico e sbarco.

Implicazioni doganali e operative

La sentenza evidenzia anche la dimensione doganale. Nel caso esaminato, la merce rimasta in giacenza è stata qualificata come “abbandonata” e venduta coattivamente ai sensi del Codice Doganale dell’Unione (CDU). In questi scenari il vettore assume il ruolo di depositario doganale ex lege, soggetto a obblighi più stringenti di notifica e custodia. Per gli operatori significa:

  • gestire con precisione le comunicazioni tra mittente, destinatario e autorità;
  • documentare puntualmente scarico e deposito;
  • rispettare le tempistiche doganali di giacenza per evitare conseguenze drastiche come vendita o distruzione della merce.

Questa interpretazione introduce un principio operativo cruciale: la responsabilità del vettore non è un continuum, ma si articola in fasi distinte, ognuna regolata da un quadro normativo specifico.

Un orientamento utile per il commercio internazionale

La decisione si inserisce in un solco già tracciato in altre giurisdizioni, come Germania, Regno Unito e Paesi Bassi, dove la prassi dei delivery order e dei cargo terminals consente di circoscrivere con precisione il momento del passaggio delle responsabilità. La chiarezza introdotta dalla Cassazione offre quindi agli operatori italiani uno strumento fondamentale per prevenire conflitti legali e contenere rischi economici. Per spedizionieri, importatori e magazzini portuali diventa essenziale distinguere il perimetro del trasporto da quello del deposito, adottando clausole contrattuali e procedure interne che garantiscano trasparenza e tracciabilità. In un contesto globale dove i tempi di giacenza possono variare sensibilmente, questa consapevolezza è determinante per ridurre contenziosi e preservare la competitività.

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