La sentenza n. 5488 del 19 marzo 2015 della Corte di Cassazione rappresenta un passaggio decisivo nella definizione delle responsabilità del vettore marittimo. La vicenda nasce al porto di Napoli, dove una partita di merci, sbarcata da una nave, rimase in giacenza in un magazzino autorizzato a causa della mancata presentazione del destinatario per il ritiro. Dopo mesi di inattività, le autorità doganali dichiararono l’abbandono e procedettero alla vendita coattiva. Il mittente, privato del carico, chiese un risarcimento al vettore. Il primo grado respinse la domanda, applicando le Regole dell’Aja-Visby, che fissano un termine annuale di decadenza. La Cassazione, invece, stabilì che la responsabilità del vettore marittimo cessa con lo scarico e che, in caso di deposito, la disciplina applicabile è quella del diritto civile interno.
Il punto centrale della pronuncia è il riconoscimento di una discontinuità nella filiera del trasporto. Quando la merce sbarcata non viene ritirata e il vettore dispone il deposito, il suo ruolo muta: non è più vettore marittimo, ma depositario. In questo passaggio cambia il quadro normativo:
La Cassazione allinea così il diritto italiano alle principali prassi internazionali e al Carriage of Goods by Sea Act (COGSA) statunitense, che delimita la responsabilità del carrier al periodo compreso tra carico e sbarco.
La sentenza evidenzia anche la dimensione doganale. Nel caso esaminato, la merce rimasta in giacenza è stata qualificata come “abbandonata” e venduta coattivamente ai sensi del Codice Doganale dell’Unione (CDU). In questi scenari il vettore assume il ruolo di depositario doganale ex lege, soggetto a obblighi più stringenti di notifica e custodia. Per gli operatori significa:
Questa interpretazione introduce un principio operativo cruciale: la responsabilità del vettore non è un continuum, ma si articola in fasi distinte, ognuna regolata da un quadro normativo specifico.
La decisione si inserisce in un solco già tracciato in altre giurisdizioni, come Germania, Regno Unito e Paesi Bassi, dove la prassi dei delivery order e dei cargo terminals consente di circoscrivere con precisione il momento del passaggio delle responsabilità. La chiarezza introdotta dalla Cassazione offre quindi agli operatori italiani uno strumento fondamentale per prevenire conflitti legali e contenere rischi economici. Per spedizionieri, importatori e magazzini portuali diventa essenziale distinguere il perimetro del trasporto da quello del deposito, adottando clausole contrattuali e procedure interne che garantiscano trasparenza e tracciabilità. In un contesto globale dove i tempi di giacenza possono variare sensibilmente, questa consapevolezza è determinante per ridurre contenziosi e preservare la competitività.
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