Questo sito richiede JavaScript per funzionare correttamente. Si prega di abilitare JavaScript nel browser e ricaricare la pagina.
Inversione contabile IVA logistica: introdotto il nuovo codice identificativo per il soggetto responsabile
Con la risoluzione 53/E del 7 ottobre 2025 arriva il codice “66” per la corretta gestione IVA nel settore logistico


Trend

Inversione contabile IVA logistica: introdotto il nuovo codice identificativo per il soggetto responsabile

12 Ottobre 2025

Con la risoluzione n. 53/E del 7 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto il codice identificativo “66”, denominato “Soggetto solidalmente responsabile inversione contabile IVA logistica”. L’obiettivo è consentire la corretta individuazione, nel modello F24, del soggetto solidalmente responsabile dell’imposta dovuta nelle operazioni di reverse charge IVA relative ai servizi di logistica.
La misura si inserisce nel quadro normativo delineato dall’art. 1, comma 59, della legge n. 207/2024, che ha previsto un regime opzionale per il versamento dell’IVA in determinate prestazioni di servizi rese a imprese operanti in ambito trasporti, movimentazione merci e logistica integrata.

Un meccanismo opzionale per il pagamento dell’imposta

Il nuovo regime consente che il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, il quale resta solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.
In pratica, l’impresa committente può scegliere di versare l’IVA al posto del fornitore, evitando che quest’ultimo debba gestire direttamente l’imposta, ma garantendo al tempo stesso la tracciabilità dell’operazione.
L’opzione ha validità triennale e deve essere formalizzata attraverso una comunicazione telematica inviata all’Agenzia delle Entrate. In fase di compilazione dell’F24, il codice fiscale del committente va indicato nella sezione “Contribuente”, mentre quello del prestatore o subappaltatore nel campo “Codice fiscale del coobbligato”, unitamente al nuovo codice “66”.

Semplificazioni nel modello F24 e nuove risoluzioni

La risoluzione 53/E è parte di una più ampia serie di aggiornamenti al modello F24, che comprendono quattro provvedimenti distinti pubblicati lo stesso giorno.
Oltre al codice per la logistica, infatti:

  • la risoluzione 52/E ha soppresso il codice identificativo “60”, relativo al “Garante/terzo datore”, non più necessario dopo la modifica dell’art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997;
  • la risoluzione 54/E ha istituito il codice tributo “7040”, dedicato al credito d’imposta per la formazione degli imprenditori agricoli, con un bonus fino a 2.500 euro;
  • la risoluzione 55/E ha introdotto il codice “2703” per l’acconto della digital services tax (Dst), che ora prevede un versamento in due fasi (30% acconto entro il 30 novembre, saldo al 16 maggio).

Tali aggiornamenti puntano a semplificare e rendere più trasparente la gestione dei versamenti tributari, in particolare per settori complessi come la logistica, dove la tracciabilità delle operazioni fiscali è cruciale.

Un passo avanti per chiarezza e compliance fiscale nel comparto logistico

L’introduzione del codice “66” rappresenta un passo avanti verso una maggiore chiarezza operativa per gli operatori della logistica, spesso coinvolti in catene di subappalto articolate.
Grazie a questo strumento, sarà più semplice monitorare i flussi IVA e ridurre i rischi di errori o doppie imputazioni, con benefici diretti in termini di compliance e controllo fiscale.
In un settore che muove miliardi di euro l’anno e coinvolge un elevato numero di fornitori e subfornitori, una gestione fiscale efficiente è un fattore competitivo decisivo.
L’aggiornamento normativo conferma la volontà dell’Agenzia delle Entrate di dialogare con i comparti industriali ad alto impatto operativo, introducendo strumenti di gestione sempre più coerenti con la trasformazione digitale della supply chain.

Ricevi la newsletter gratuita per rimanere aggiornato sulle ultime novità del mondo della logistica





A proposito di Trend