Questo sito richiede JavaScript per funzionare correttamente. Si prega di abilitare JavaScript nel browser e ricaricare la pagina.
Cambio destinazione d’uso magazzino: cosa serve davvero e quali permessi richiede?
Il TAR Lazio chiarisce i limiti del DL Salva Casa: non basta la CILA per trasformare un magazzino in sala musicale


Trend

Cambio destinazione d’uso magazzino: cosa serve davvero e quali permessi richiede?

24 Settembre 2025

Il cambio di destinazione d’uso è un tema cruciale per logistica ed edilizia, soprattutto dopo l’entrata in vigore del DL 69/2024 “Salva Casa”, che ha introdotto nuove semplificazioni. Tuttavia, non tutti gli interventi possono essere sanati con procedure leggere. Lo conferma la sentenza n. 15623/2025 del TAR Lazio, riguardante la trasformazione di un locale magazzino di 400 mq in sala di incisione musicale, con opere interne e aumento della superficie residenziale.

Cosa prevedeva il progetto di trasformazione

Il proprietario aveva presentato una CILA sostenendo che i lavori fossero riconducibili a manutenzione straordinaria.

L’intervento comprendeva:

  • cambio di destinazione d’uso con opere;
  • tramezzature interne per nuova distribuzione degli spazi;
  • realizzazione di un locale WC completo;
  • insonorizzazione di pareti e soffitto;
  • pavimentazione in parquet.

Si trattava dunque di una trasformazione con permanenza costante di persone, ben diversa dalla funzione originaria di semplice deposito.

Perché la CILA non basta

Il TAR ha chiarito che la CILA non è idonea per mutamenti di destinazione d’uso che comportino:

  • passaggio tra categorie non omogenee (da deposito a locale direzionale/commerciale);
  • incremento del carico urbanistico, con l’emersione di 398 mq di superficie utile lorda;
  • modifica dell’assetto edilizio con impatto sui parametri urbanistici.

In questi casi, l’intervento rientra nella categoria della ristrutturazione edilizia e richiede il permesso di costruire o una SCIA alternativa, non essendo applicabili le semplificazioni del Salva Casa.

Le regole prima e dopo il DL Salva Casa

Prima del decreto, qualsiasi mutamento d’uso rilevante necessitava del permesso di costruire. Dopo il 2024, alcuni cambi sono liberalizzati e assentibili con SCIA, ma solo se gli interventi sarebbero comunque ammissibili con CILA o SCIA e non vi è aumento della superficie residenziale. Nel caso analizzato, l’ampliamento volumetrico ha reso inevitabile il titolo edilizio più oneroso.

L’irrilevanza dell’uso temporaneo

Il TAR ha ribadito che l’art. 23-quater del Testo Unico Edilizia prevede l’irrilevanza dell’uso temporaneo. Tuttavia, la trasformazione in sala musicale era permanente e strutturale, con conseguenze dirette in termini urbanistici e sanzionatori. In giurisprudenza è consolidata l’idea che la conversione di spazi interrati in vani residenziali o direzionali comporti ampliamento della superficie utile e nuova volumetria, richiedendo pertanto un permesso di costruire.

Ricevi la newsletter gratuita per rimanere aggiornato sulle ultime novità del mondo della logistica





A proposito di Trend