Il cambio di destinazione d’uso è un tema cruciale per logistica ed edilizia, soprattutto dopo l’entrata in vigore del DL 69/2024 “Salva Casa”, che ha introdotto nuove semplificazioni. Tuttavia, non tutti gli interventi possono essere sanati con procedure leggere. Lo conferma la sentenza n. 15623/2025 del TAR Lazio, riguardante la trasformazione di un locale magazzino di 400 mq in sala di incisione musicale, con opere interne e aumento della superficie residenziale.
Il proprietario aveva presentato una CILA sostenendo che i lavori fossero riconducibili a manutenzione straordinaria.
L’intervento comprendeva:
Si trattava dunque di una trasformazione con permanenza costante di persone, ben diversa dalla funzione originaria di semplice deposito.
Il TAR ha chiarito che la CILA non è idonea per mutamenti di destinazione d’uso che comportino:
In questi casi, l’intervento rientra nella categoria della ristrutturazione edilizia e richiede il permesso di costruire o una SCIA alternativa, non essendo applicabili le semplificazioni del Salva Casa.
Prima del decreto, qualsiasi mutamento d’uso rilevante necessitava del permesso di costruire. Dopo il 2024, alcuni cambi sono liberalizzati e assentibili con SCIA, ma solo se gli interventi sarebbero comunque ammissibili con CILA o SCIA e non vi è aumento della superficie residenziale. Nel caso analizzato, l’ampliamento volumetrico ha reso inevitabile il titolo edilizio più oneroso.
Il TAR ha ribadito che l’art. 23-quater del Testo Unico Edilizia prevede l’irrilevanza dell’uso temporaneo. Tuttavia, la trasformazione in sala musicale era permanente e strutturale, con conseguenze dirette in termini urbanistici e sanzionatori. In giurisprudenza è consolidata l’idea che la conversione di spazi interrati in vani residenziali o direzionali comporti ampliamento della superficie utile e nuova volumetria, richiedendo pertanto un permesso di costruire.
Ricevi la newsletter gratuita per rimanere aggiornato sulle ultime novità del mondo della logistica
