Sono state presentate lo scorso 6 aprile le conclusioni dell’avvocato generale della Corte di Giustizia Europea, in merito ad una domanda di pronuncia pregiudiziale richiesta dal tribunale finanziario di Monaco di Baviera, per fare chiarezza su una causa con protagonista un imprenditore tedesco che aveva spedito la propria autovettura aziendale ad un concessionario spagnolo.
Il trasferimento non era stato esentato perché l’imprenditore non aveva comunicato il numero di identificazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto IVA, ma, come spiegato da Euroconference, se le Autorità fiscali dello Stato membro di origine dispongono delle informazioni necessarie per accertare i requisiti sostanziali, non è possibile negare il beneficio della non imponibilità.
L’obbligo di comunicare il numero identificativo attribuito dallo Stato membro di destinazione, infatti, è un requisito formale, che non preclude l’applicazione del principio di tassazione previsto per gli scambi intracomunitari di beni, volto a garantire la riscossione dell’imposta nel luogo di consumo effettivo e finale della merce.
Sono esclusi i casi, invece, di partecipazione intenzionale ad una frode, oppure se la mancata comunicazione ha impedito di dimostrare che i requisiti sostanziali erano stati soddisfatti e l’Amministrazione finanziaria non dispone comunque delle informazioni necessarie per accertarli.