E’ tornata di attualità la questione del pagamento del trasporto e delle responsabilità da parte del destinatario, facendo riferimento ad una nota diffusa dalla Fiap – Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali – a firma dell’avvocato Pasquale Bonanni, legale di un autotrasportatore che non avendo ricevuto il pagamento dal suo committente (mittente della spedizione) aveva richiesto il pagamento al destinatario.
Con la sentenza del 25 gennaio scorso emessa dal Tribunale di Nola, i giudici hanno stabilito che “nel contratto di trasporto, il destinatario, con la ricezione della merce, subentra al mittente nell’obbligo di pagare al vettore, a prescindere di una clausola di porto assegnato”, facendo riferimento agli articoli 1689, 1692 e 1510 del Codice Civile.
“L’eventuale accordo tra il destinatario e il mittente – spiega l’avvocato – sul prezzo del trasporto non è vincolante nei confronti del vettore o del sub-vettore, il quale può esigere il corrispettivo dal destinatario”.