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Stabilità: tutto quello che c’è da sapere sul settore degli Autotrasporti.

Scheda di trasporto, costi minimi e le altre novità introdotte dal Governo.




Trasporti Nazionali e Internazionali

Stabilità: tutto quello che c’è da sapere sul settore degli Autotrasporti.

20 Gennaio 2015

Premessa
Non solo sono state riformulate le definizioni di vettore, committente, sub-vettore, ma è stata anche introdotta una nuova disciplina della sub-vettura, sono stati stanziati nuovi finanziamenti per 250 milioni di euro, è stato confermato il rimborso delle accise sul gasolio fino al 2018 (eccezion fatta per i veicoli Euro 0).

Tra le altre iniziative, è stata introdotta una nuova forma di responsabilità solidale, è stata prevista la libera determinazione del corrispettivo del trasporto, sono stati modificati i requisiti per l’idoneità finanziaria ed è stato introdotto l’obbligo di negoziazione assistita per le controversie legate a contratti di trasporto.

Il contributo
Il comma 150 della Legge di Stabilità autorizza la spesa di 250 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015 per interventi in favore del settore dell’autotrasporto.
Le relative risorse saranno ripartite con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

È tuttavia previsto che una quota non superiore al 20 per cento di tali risorse sia destinata alle imprese che pongono in essere iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione.

L’eliminazione della scheda di trasporto
Dal 19 luglio 2009 vige l’obbligo della compilazione della scheda di trasporto: il committente era tenuto a compilare un’apposita scheda, completa degli elementi essenziali richiesti, che doveva essere conservata a bordo del veicolo a cura del vettore.

Era tuttavia possibile evitare la compilazione della scheda in oggetto se il ddt era integrato con gli specifici dati richiesti per la stessa.  
Ebbene, con la Legge di Stabilità del 2015 l’articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005 n. 286 è stato abrogato e, di conseguenza, sono stati soppressi tutti i riferimenti alla scheda di trasporto.
Ciò significa che dal 1° gennaio sugli addetti del settore trasporti graverà un obbligo in meno, mentre più difficili saranno i controlli.



A tal proposito è intervenuta la circolare del Ministero dell’Interno Prot. n.
300/A/9221/14/108/44 con la quale è stato chiarito che, in assenza della scheda di trasporto, le generalità del committente possono essere desunte dalle istruzioni scritte sul trasporto da tenere comunque a bordo o, in mancanza, sfruttando i poteri di richiesta informazioni previsti dall’articolo 180 del Codice della strada.

Viene infine espressamente chiarito che se il contratto di trasporto non è in forma scritta, non è più punibile il committente che non consegna al vettore la dichiarazione di presa visione del documento da cui risulti il numero di iscrizione all’Albo autotrasportatori.
È stato tuttavia precisato che le sanzioni accertate prima del 1° gennaio 2015 relative alle schede di trasporto restano comunque valide, anche se non ancora notificate.

Responsabilità condivise: ricordando che l’art 7, comma 4, del D. Lgs. 286/2005 prevede (in caso di contratto non scritto) la responsabilità condivisa del committente e del vettore qualora quest’ultimo violi le disposizioni del Codice della Strada in materia di limiti di velocità e di inosservanza dei tempi di guida e di riposo, gli agenti potranno identificare il committente dalle istruzioni scritte che devono continuare a trovarsi sul mezzo.

Pertanto, in presenza di un contratto di trasporto non stipulato in forma scritta, l’assenza a bordo delle istruzioni (o la loro incompatibilità con il rispetto della norma del Codice della Strada violata) continua a determinare la corresponsabilità del vettore e del committente per le predette infrazioni.

Il vettore può avvalersi di sub-vettori solo con il consenso del committente: qualora il vettore affidi il trasporto ad un sub-vettore senza il preventivo accordo con il committente, quest’ultimo può risolvere il contratto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite.

Il vettore è tenuto a verificare la regolarità del sub-vettore in materia retributiva, assicurativa e previdenziale, pena la solidarietà, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, per quanto riguarda i trattamenti retributivi dei lavoratori nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi alle prestazioni ricevute.

Superamento dei costi minimi di esercizio
È disposto il superamento del sistema dei costi minimi di esercizio ai quali occorreva rifarsi per la determinazione del corrispettivo del trasporto.
Pertanto è ripristinata l’autonomia negoziale di prezzi e condizioni nel contratto di trasporto, sia scritto che non scritto, “tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale”.

A tal fine, l’art. 1 comma 250 della legge in esame prevede che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tenendo conto delle rilevazioni mensili del prezzo medio del gasolio per autotrazione del MiSE, pubblichi ed aggiorni sul proprio sito internet “valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto per conto di terzi”.

Verifica della regolarità retributiva, previdenziale e assicurativa dei vettori: il committente, prima della conclusione del contratto, deve verificare la regolarità retributiva, previdenziale e assicurativa del vettore, acquisendo dallo stesso apposita attestazione rilasciata dagli enti previdenziali di data non anteriore a 3 mesi.

Successivamente tale verifica potrà essere fatta mediante l’accesso ad un apposito portale internet, che dovrà essere attivato dal Comitato centrale dell’Albo degli Autotrasportatori con apposita delibera.
Il committente che non esegue la verifica è solidalmente obbligato con il vettore e con gli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto.

Inoltre, in caso di contratto di trasporto non stipulato in forma scritta, la solidarietà del committente in caso di mancata verifica si estende, oltre agli oneri retributivi, previdenziali e assicurativi, anche a quelli relativi all’inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del Codice della Strada commesse nell’espletamento del servizio di trasporto per suo conto.

La nuova responsabilità solidale
All’atto della conclusione del contratto, il vettore è tenuto a fornire al committente un’attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l’azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

Nel caso in cui il committente non richieda l’attestazione in oggetto le conseguenze sono diverse a seconda che il contratto sia in forma scritta o meno:

  • se il contratto è in forma scritta, il committente che non effettua le verifiche deve ritenersi obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento;
  • se il contratto è in forma non scritta, il committente che non esegue la verifica, oltre a dover corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli Enti competenti, si assume anche gli oneri relativi all’inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del Codice della Strada commesse nell’espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito.


La libera determinazione del corrispettivo

Secondo le disposizioni finora vigenti, nel contratto di trasporto stipulato in forma scritta l’importo a favore del vettore doveva essere tale da consentire almeno la copertura dei costi minimi di esercizio, in modo da garantire, comunque, il rispetto dei parametri di sicurezza normativamente previsti.
Tali costi minimi erano individuati nell’ambito degli accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica e le organizzazioni associative dei committenti.

Grazie alle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 i prezzi e le condizioni sono rimessi all’autonomia negoziale delle parti, sebbene sia espressamente previsto che è necessario tener conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.

I costi
Nel caso di prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale superiore ai 30 giorni, il prezzo del trasporto dovrà essere adeguato sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio, purché superiori al 2% rispetto al valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto di trasporto.
L’adeguamento sarà effettuato anche in base alle variazioni intervenute nei pedaggi autostradali.

Al comma 248 viene stabilita la possibilità di mediazione delle controversie tramite le associazioni.
In caso di controversie riguardanti il contratto di trasporto, infatti, la mediazione potrà essere assistita, oltre che da un avvocato, anche dalle associazioni di categoria cui le imprese aderiscono, a condizione che le parti abbiano previsto con accordo o nel contratto la mediazione presso tali associazioni.

Il comma 250 si riferisce alle imprese che presenteranno domanda per l’esercizio alla professione, le quali potranno dimostrare il requisito di idoneità finanziaria anche “tramite assicurazione di responsabilità professionale limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione”.

Dal terzo anno sarà ammessa unicamente un’attestazione rilasciata da un revisore contabile o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.
Le polizze RC professionale ad oggi presentate per dimostrare tale requisito restano valide solo fino alla loro scadenza.
Sono aboliti, infine, i tagli previsti sulle accise del gasolio, tranne che per i veicoli di categoria euro zero e inferiore.





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