Entrerà in vigore il prossimo 7 settembre il decreto 3 giugno 2014, n. 120, che ridefinisce le attribuzioni e le modalità organizzative dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, nonché i requisiti tecnici e finanziari delle imprese, i termini e le modalità di iscrizione e i relativi diritti annuali.
Il decreto contribuirà a semplificare gli oneri burocratici esistenti nel settore del trasporto rifiuti.
Tra le novità, l’Art. 18 del Regolamento che introduce una semplificazione per le imprese, visto che le solleva dall’obbligo di comunicare le modifiche anagrafiche all’Albo.
Sarà infatti il Registro delle imprese a trasmetterle d’ufficio alla Sezione dell’Albo competente, che a sua volta recepirà la modifica entro 30 giorni e ne darà notizia all’impresa interessata.
Altra novità riguarda l’accorpamento delle categorie di iscrizione.
Chi infatti risulta iscritto alle categorie 4 e 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi) potrà esercitare anche attività di trasporto di rifiuti prodotti in proprio, senza richiedere l’iscrizione all’apposita e diversa categoria, così come potranno esercitare anche attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti senza chiedere altre iscrizioni.
La semplificazione tocca anche la trasmissione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all’iscrizione all’Albo, mediante accesso a un apposito portale delle Camere di Commercio.
Per quanto riguarda il rinnovo dell’iscrizione, da effettuarsi ogni 5 anni, l’impresa presenterà alla Sezione territoriale dell’Albo un’autocertificazione attestante il permanere dei requisiti previsti per l’iscrizione.
L’attestazione di idoneità dei mezzi di trasporto è redatta e sottoscritta dal Responsabile tecnico dell’impresa, pertanto decade l’obbligo di dimostrarla con perizia redatta e giurata da un professionista.
Per approfondire l’argomento, si può consultare il Decreto sulla Gazzetta Ufficiale.