Come si può facilmente constatare, la gestione di questi regimi doganali comporta un incremento dell’attività amministrativa, la quale, se non svolta in modo completo e puntuale, è causa certa di interferenze e ritardi nella gestione fisica delle operazioni di magazzino ed anche di sanzioni che sfociano, nei casi più gravi, alla revoca dell’autorizzazione.
Così è accaduto anche a grandi aziende ben strutturate, con al proprio interno un ufficio doganale dedicato ed apposito personale, normalmente fornito da società di doganalisti esterni, che hanno deciso di rinunciare a questi regimi poiché la gestione manuale dei registri e delle procedure doganali ha dato luogo, nella sua naturale imperfezione, a grossi problemi di quadratura proprio là dove erano attesi i maggiori benefici, ovvero quando il traffico da gestire è risultato particolarmente complesso e numeroso.
Gestire manualmente la produzione delle dichiarazioni di introduzione, le registrazioni di magazzino in entrata, il traffico di perfezionamento, gli eventuali rientri, le garanzie e le immissioni in libera pratica, il tutto per migliaia di introduzioni e magari con differenti tipi di valorizzazioni (lotti, pezzi, cartoni, ecc.) è impresa complicata e dispendiosa, anche utilizzando il supporto del doganalista di fiducia per effettuare l’emissione delle dichiarazioni e la tenuta dei registri.
In ultima sintesi, i costi per la gestione del deposito doganale ed i rischi connessi (ritardi logistici e sanzioni) crescono proporzionalmente al numero delle movimentazioni ed alla complessità del traffico.
L’intrinseca complessità della gestione del deposito doganale trova, viceversa, la sua naturale soluzione nell’applicazione dei concetti base della logistica doganale, nella quale gli adempimenti doganali non sono vissuti come un elemento estraneo alla catena di gestione della merce, quasi accessorio, ma al contrario ne rappresentano un punto di forza, partecipando attivamente al miglioramento di tutte le performance logistiche.
Gli strumenti necessari per realizzare un buon progetto di logistica doganale sono infatti due, indissolubili: l’intervento di un doganalista e un’ infrastruttura IT capace di utilizzare i dati già presenti nei sistemi di produzione o di distribuzione, per svolgere in un ambiente controllato ed in modo automatico tutti gli adempimenti doganali, realizzando allo stesso tempo la movimentazione logica dei depositi.
E’ innegabile che i presupposti di questa nuova metodologia lavorativa prendano le mosse dai progressi tecnologici degli ultimi anni e grazie soprattutto all’impegno con cui l’Agenzia delle dogane ha intrapreso il proprio percorso di telematizzazione e recepimento delle novità normative Comunitarie.
Ritornando ai nostri depositi, per ovviare alle criticità sopra esposte, per beneficiare di tutti i vantaggi e goderne di altri ancora, è necessario progettare un sistema di gestione del deposito eliminando totalmente la digitazione dei dati o la loro manipolazione da parte degli operatori, durante tutte le varie fasi di processo.
L’approccio corretto deve essere quello di prelevare i dati in modo automatico dove questi sono già presenti, con i quali poi alimentare tutta la produzione documentale doganale, effettuare la loro trasmissione al STD (Sistema Telematico Doganale), realizzare automaticamente la scrittura dei registri di magazzino richiesti dal disciplinare ed il calcolo delle garanzie fideiussorie.
Un ambiente così organizzato richiede un numero di operatori molto più basso rispetto alla gestione “tradizionale”, oltre a risultare enormemente più sicuro e controllato, poiché il singolo operatore è in grado di avere la visione dell’intero processo ed intervenire solo e se il sistema lo richiede.
Un altro notevole pregio di questo sistema si trova paradossalmente dove la gestione manuale trova il limite più grande, ovvero nell’impossibilità di sostenere adeguatamente la crescita della movimentazione e della complessità del traffico.
Questi casi non rappresentano più un limite bensì, all’opposto, una vera opportunità di crescita del business, poiché l’adeguamento (eventuale) degli apparati esistenti avverrà sempre sulla scorta di procedure già consolidate, minimizzando così l’impatto logistico ed economico derivante dalla gestione del nuovo traffico.
Da non trascurare, infine, il fatto che il doganalista potrà evidenziare, alla presentazione dell’istanza di autorizzazione ed alla redazione del disciplinare, l’elevata sicurezza del sistema di gestione del deposito grazie all’adozione di procedure automatizzate.
Aspetto, questo, fondamentale per l’ottenimento delle migliori condizioni di gestione doganale e logistica del deposito perché garantisce al funzionario doganale di verificare agevolmente la certezza della rispondenza delle scritture con la documentazione prodotta.
Per ottenere tutto quanto sopra descritto, pertanto, la struttura deve adottare un gestionale software specialistico, le cui caratteristiche peculiari siano la flessibilità per una facile integrazione con i database aziendali esistenti (così da preservare gli investimenti già fatti) e l’elevato grado di automazione telematica doganale.
La normativa di riferimento per i regimi dei depositi doganali è ancorata alle disposizioni del Codice Doganale Comunitario (CDC), istituito con Regolamento (CEE) n. 2913/92, nonché in quelle di applicazione al predetto Codice, che detta agli artt. 496-523 disposizioni orizzontali valide per tutti i regimi doganali economici ed agli artt. 524-535 quelle specifiche relative al regime del deposito doganale.
Il deposito fiscale è disciplinato dal D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 mentre il deposito Iva fa riferimento all’art. 50-bis, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. dalla L. 29 ottobre 1993.
Anche il Testo Unico delle Leggi Doganali si occupa dei regimi di deposito ma in via residuale, ovvero limitatamente alle materie non regolamentate dalla normativa comunitaria.
Inoltre l’Agenzia delle dogane è ulteriore fonte prolifica di importanti circolari e direttive tra cui si ricordano la 16/D del 28 aprile 2006, che riepiloga la normativa sul deposito doganale e sul deposito fiscale ai fini accise e ai fini Iva, la Direttiva prot. n. 7521/ACGTRU/IV del 28 dicembre 2006, quella n.22321 RU/ACGTRU/IV del 24 febbraio 2009, la n.127239/RU del 04 novembre 2011.
La materia risulta dunque complessa ed in costante evoluzione, motivo per cui è sempre consigliabile approcciarla con l’aiuto del professionista del settore, il doganalista.