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I depositi doganali: da onere a risorsa (parte 2/3).
L'iter per la concessione dell'autorizzazione al deposito doganale.


Consulenza e Formazione

I depositi doganali: da onere a risorsa (parte 2/3).

19 Luglio 2012

I presupposti della concessione


Il rilascio della concessione di esercizio dei regimi avviene da parte dell’Autorità doganale su richiesta dell’operatore ed è subordinata al possesso di requisiti sia soggettivi che oggettivi.

Riguardo alla gestione del deposito doganale in particolare, il richiedente deve essere residente nell’Unione Europea e deve ottenere la fiducia dell’Amministrazione finanziaria, ovvero dimostrare una reale esigenza economica all’immagazzinamento tramite l’esibizione di idonea corrispondenza commerciale come contratti, lettere d’intenti, ecc. comprovante i traffici realmente esistenti o programmati.

Antecedente all’attivazione del deposito è necessario produrre una garanzia finanziaria capace di coprire la presumibile entità dei diritti doganali relativi alle merci da movimentare nell’arco di un anno, che può essere aggiornata prima della sua scadenza, a seconda della reale movimentazione effettuata.

Alla domanda vanno inoltre allegate le planimetrie dei luoghi destinati all’immagazzinamento, la cui idoneità sarà valutata in vista della tutela degli interessi fiscali correlati all’utilizzo del regime (non sarà possibile destinare il medesimo luogo alla permanenza di merci per la vendita al dettaglio ed al deposito doganale).

Particolare attenzione deve essere rivolta alla tenuta delle scritture e della contabilità delle operazioni effettuate in regime di deposito doganale, poiché i controlli da parte dell’Autorità doganale si svolgono attraverso l’esame e la corrispondenza di queste, le quali devono riportare traccia di tutta la movimentazione effettuata nonché delle relative giacenze.

Terminata la fase di redazione documentale e presentazione dell’istanza all’Autorità doganale territorialmente competente, il medesimo ufficio apre il procedimento di verifica di congruenza e merito di quanto dichiarato, anche per mezzo di sopralluoghi, che si conclude entro sessanta giorni dal deposito della documentazione con il rilascio dell’autorizzazione, la quale può essere comunque revocata in qualsiasi momento a seguito di violazioni alle condizioni oggettive e/o soggettive sopra menzionate.

Il disciplinare di servizio


Una volta ottenuta la formale autorizzazione all’esercizio, la competente Autorità doganale redige e notifica all’operatore un regolamento tecnico, specifico per il suo deposito, contenente le procedure e le modalità con cui le operazioni di gestione della movimentazione del deposito devono essere svolte, il cosiddetto “disciplinare di servizio”.

 

Questo documento è estremamente delicato ed importante poiché le condizioni espresse sono frutto dell’analisi che l’Autorità doganale svolge di volta in volta per ciascuna istanza, determinando la soglia e qualità dei controlli obbligatori per ciascun tipo di movimentazione.

Nel disciplinare saranno quindi riportati i dati riguardanti:

  • Le merci da vincolare a regime e non. 
  • Gli uffici competenti di vincolo e di appuramento. 
  • Le procedure da seguire in caso di dichiarazione in procedura ordinaria o domiciliata. 
  • I riferimenti sulla garanzia prestata o
    eventualmente sull’esonero per la copertura dei diritti doganali che
    gravano sulle merci e che restano sospesi nel periodo di giacenza della
    merce.
     
  • La metodologia usata per la contabilità di magazzino. 
  • I dati da inserire nell’inventario delle
    merci qualitativamente e quantitativamente definite e distinte per
    posizione doganale (nell’inventario vanno comunque indicate tutte le
    merci in giacenza nell’ultimo giorno di scadenza del quadrimestre).
     
  • Le eventuali manipolazioni, rimozioni, o trasferimenti ammessi. 
  • In caso di coesistenza di gestione di
    diversi istituti, le modalità da seguire per distinguere le merci al
    fine di garantire la fiscalità.

 

La movimentazione delle merci


L’iter logistico della merce che si intende introdurre nel deposito deve essere sempre abbinato, a volte preceduto, da una operazione doganale, a sua volta composta da una serie di adempimenti, che si conclude con l’emissione di uno specifico documento contenente tutti gli elementi necessari per la identificazione delle merci (ad esempio la dichiarazione IM7).

 

Successivamente i beni possono essere fisicamente introdotti nel deposito e presi in carica dalla contabilità di magazzino in base alle procedure stabilite dall’autorizzazione ed alle modalità indicate nel disciplinare.
Come già visto in precedenza, le merci vincolate al regime durante la loro permanenza nel deposito possono essere oggetto di manipolazioni usuali, temporanea rimozione.

L’estrazione della merce può avvenire con l’immissione in libera pratica per l’inoltro in altro paese comunitario, versando il dazio ma non l’Iva, oppure con la classica importazione e quindi con la successiva immissione in consumo nel territorio nazionale ed il relativo il pagamento dei dazi all’importazione, dell’Iva se non si effettua il passaggio a deposito fiscale Iva, delle eventuali accise, oppure con la riesportazione al di fuori del territorio della UE.

In ogni caso è necessario presentare apposita dichiarazione in dogana (Mod. IM4, EX3 T1) e procedere poi allo scarico della merce nella contabilità di magazzino.

 





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