Tipologie di deposito doganale e vantaggi per le aziende.




Consulenza e Formazione

I depositi doganali: da onere a risorsa (parte 1/3).

19 Luglio 2012


Premessa


L’unica soluzione in grado di ovviare ai flussi di cassa negativi causati dai pagamenti immediati di dazi ed Iva (indispensabili per l’importazione, lo stoccaggio e la distribuzione delle merci) è utilizzare depositi doganali, fiscali accise ed Iva in quanto permettono di differire il pagamento delle imposte dopo la vendita anziché, come avviene tradizionalmente, al momento dell’arrivo, con un conseguente grande vantaggio finanziario che si palesa ulteriormente nei confronti di merce soggetta a scarti di lavorazione, scadenze, lunghe giacenze di magazzino o distruzione o ridistribuzione dall’Italia verso paesi non comunitari.

A grandi linee, senza scendere troppo in dettagli tecnici, possiamo dire che il deposito doganale è un regime economico di tipo sospensivo, ovvero consente, a fronte di apposita autorizzazione da parte dell’Autorità doganale, di detenere in magazzino merce proveniente da paesi extra UE per un periodo indefinito, per la quale la riscossione dei diritti doganali è differita all’immissione in libera pratica nel territorio della UE, all’importazione definitiva o all’invio in altro deposito doganale.

Nel caso di rispedizione verso paesi non comunitari (benché vicini quali la Svizzera) non sarà dovuto alcun diritto doganale né fiscale, in quanto le merci, pur presenti sul territorio nazionale, risultano stoccate come se in uno Stato estero.

Le tipologie di deposito


L’ampia legislazione sulla materia ha identificato tre fattispecie di depositi che, sebbene adempiano alla stessa funzione, cioè al magazzinaggio in sospensione delle imposte e dei dazi, si distinguono in ragione del tipo di merci che sono custodite, della loro provenienza e del regime impositivo a cui sono sottoposte.

La più rinomata è quella del deposito doganale: questo è destinato ad accogliere merci tipicamente non comunitarie ed alcune comunitarie, espressamente identificate da normativa ad hoc.

Il deposito fiscale è l’impianto in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci nazionali e comunitarie in sospensione da accisa.

Il deposito Iva costituisce una agevolazione soprattutto per gli scambi commerciali in ambito comunitario: difatti viene utilizzato per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto, in sospensione dall’imposta sul valore aggiunto.

I soggetti autorizzati all’esercizio di un deposito doganale possono anche essere titolari di un’autorizzazione per la gestione del deposito fiscale.
Se si già stati autorizzati al Deposito doganale, si può far diventare la stessa struttura anche Deposito fiscale ai fini Iva, inviando una comunicazione preventiva alla propria Direzione Regionale delle Entrate e alla dogana competente.



In entrambi i casi è consentita anche l’introduzione di beni comunitari o nazionali senza il pagamento dell’Iva; in questo caso, per le merci in regime di deposito Iva la disciplina sarà quella dei depositi Iva, interpretata tenendo conto delle disposizioni sui depositi doganali o fiscali.

La fattispecie del deposito doganale, la più complessa, merita un ulteriore accenno.
Esistono sei differenti tipologie di depositi doganali, contraddistinti da lettere dell’alfabeto, distinguibili per l’uso in due macro categorie:

  • Il deposito pubblico (di tipo A, B ed F), gestito da enti pubblici o privati ed utilizzabile da una pluralità soggetti;

  • Il deposito privato (di tipo C, D ed E)
    destinato unicamente ad immagazzinare le merci del depositario il quale
    è il titolare dell’autorizzazione di gestione del deposito.
    Queste tipologie di deposito sono sicuramente le più interessanti e
    utilizzate, sia dalle aziende manifatturiere/commerciali sia dalle
    società di logistica.

La scelta della tipologia del deposito è dettata da una serie di fattori, quali la struttura o le strutture a cui applicare il regime, la responsabilità dei soggetti coinvolti (depositario, depositante e proprietario del bene), insieme ad altre valutazioni di natura esclusivamente economica e doganale per le quali è necessario avvalersi della competenza del doganalista.

In tutti i casi, il luogo fisico nel quale la merce è immagazzinata è sempre sottoposto al controllo dell’Autorità doganale che si accerta dell’applicazione delle condizioni di esercizio prestabilite, tramite controlli documentali e visite periodiche.

I vantaggi


Il vantaggio economico più evidente, derivante dall’impiego dei depositi doganali, fiscali ed Iva è, come già esposto, quello del differimento del pagamento delle imposte e dei diritti doganali, che non vendono versati affatto se la merce prosegue per una destinazione extra UE.

Ciò consente all’impresa di reperire sul mercato, tramite l’alienazione dei beni nel momento economicamente più vantaggioso, le provviste necessarie alla copertura di tali costi, che si manifesteranno solo all’immissione dei beni in commercio, senza dovere quindi ricorrere ad anticipi finanziari di varia natura.

Inoltre, nessuna imposta o dazio sarà comunque dovuta se la merce è ceduta ad altro deposito doganale comunitario o è indirizzata verso paesi al di fuori dell’Unione Europea.

In realtà vi sono altri fattori che, a seconda del tipo di traffico e di merce, aumentano i benefici connessi a questi regimi.
Questo vale innanzitutto per i beni che sono soggetti a deperimento, rientri, o lotti invenduti: senza alcun vincolo temporale, è possibile distruggere, manipolare o rispedire indietro le merci divenute non più idonee, in completa esenzione di dazio, Iva ed accisa.

I magazzini a bassa rotazione, poi, sono quelli che tipicamente traggono i maggiori vantaggi, poiché l’incidenza del capitale anticipato per i tributi, più gli eventuali interessi, è direttamente proporzionale al tempo di giacenza.

Ma è con le merci gravate da alti dazi e da lunghi tempi di approvvigionamento che si ottengono i risultati migliori: a causa del primo elemento, oggi unito ad una forte instabilità dei mercati, capita frequentemente che non sia vantaggioso, per l’impresa, assumersi il rischio e i costi dell’importazione “tradizionale”, senza avere già acquisito la commessa.

Oltre il prezzo, però, sono i tempi di disponibilità e di consegna delle merci gli elementi quasi sempre decisivi per la valutazione dell’acquirente.
Grazie all’utilizzo del deposito doganale privato si supera questo stallo recuperando la competitività compromessa, poiché le merci sono immediatamente disponibili senza gravose imposizioni fiscali.

Inoltre, potendo contare su consegne al cliente in tempi rapidi e certi, è possibile pianificare più agevolmente l’approvvigionamento ed il trasporto sfruttando al meglio i tempi e le opportunità offerte dal mercato.

In sintesi, le possibilità operative previste dalle disposizioni del settore sono:

  • Lo stoccaggio di merci non comunitarie e comunitarie di cui all’articolo 98 e secondo le previsioni dell’articolo 106 del CDC.

  • Lo stoccaggio comune tanto per merci in colli identificabili, quanto per merci alla rinfusa.

  • L’assoggettamento al regime (vincolo) in
    un ufficio doganale diverso da quello di controllo del regime stesso,
    senza ricorrere alla procedura del transito.

  • La rimozione temporanea, per periodi di
    tempo limitati e per il conseguimento di specifiche finalità, valutate
    caso per caso, se non richiesta già in istanza di Autorizzazione. In
    questo caso, visto che è già prevista in Autorizzazione, è sufficiente
    una comunicazione scritta alla dogana competente ove è ubicato il
    deposito.

  • Il trasferimento da un deposito all’altro, secondo la procedura normale o semplificata di cui all’allegato 68 del DAC.

  • Le operazioni di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale, ai sensi dell’articolo 535 del DAC.

  • Le manipolazioni usuali al fine di
    assicurare la conservazione, migliorare la presentazione delle merci
    immagazzinate o la loro qualità, e di prepararle per la distribuzione o
    la vendita. Anche in questo caso, se è già stata richiesta al momento
    dell’istanza di Autorizzazione , è sufficiente una comunicazione scritta
    alla dogana competente ove è ubicato il deposito.

  • Con riguardo alle due ultime previsioni,
    le operazioni di manipolazione usuale e di perfezionamento attivo e di
    trasformazione sotto controllo doganale, è necessario sottolineare che
    tali operazioni non devono essere predominanti rispetto all’attività di
    immagazzinamento.





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