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Legge di bilancio 2017: quali beni strumentali rientrano nel nuovo iper-ammortamento al 250%?
I dettagli della legge per agevolare il processo di industria 4.0


Consulenza e Formazione

Legge di bilancio 2017: quali beni strumentali rientrano nel nuovo iper-ammortamento al 250%?

3 Aprile 2017

Premessa
La Legge di Bilancio 2017 ha potenziato uno strumento agevolativo prevedendo che il costo di acquisto sia maggiorato del 150% (c.d. iper ammortamento) per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, per i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave Industria 4.0.

Per i soggetti che beneficiano di quest’ultima maggiorazione (150%) e che nello stesso periodo d’imposta effettuano investimenti in beni immateriali strumentali, inclusi nell’Allegato B della presente disposizione, il costo di acquisizione di detti beni è maggiorato del 40%.
Con la Legge di bilancio 2017 (art. 1, co. 9, Legge 11 dicembre 2016, n. 232) è stato introdotto l’iper-ammortamento al 250 per cento per alcune particolari categorie di beni rientranti nel “piano nazionale industria 4.0”.
Parliamo di macchinari industriali ad alto contenuto tecnologico, interconnessi e collegati ad internet, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

Quali strumenti rientrano nell’agevolazione?
La norma, con una definizione assai generica dei beni oggetto dell’agevolazione, introduce la possibilità di maggiorare del 150% il costo di acquisto di determinati beni materiali strumentali nuovi, il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti.
Nello specifico si tratta di:

  • macchine utensili per asportazione;
  • macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici;
  • macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime;
  • macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali;
  • macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura;
  • macchine per il confezionamento e l’imballaggio;
  • macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico);
  • robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot;
  • macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici;
  • macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale;
  • macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici);
  • magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

Caratteristiche tecniche
Tutte le macchine citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

  • controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
  • interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
  • integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
  • interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
  • rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre, tutte le macchine citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

  • sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
  • monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
  • caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico);
  • dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti;
  • filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.

Allo stesso modo, rientrano nell’agevolazione anche i sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità, ad esempio i sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e gli altri sistemi di monitoraggio per assicurare e tracciare la qualità del prodotto del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica (per un elenco completo si rimanda all’allegato A della Legge di bilancio).

Ancora agevolazioni uomo macchina

Infine, sono ancora agevolati i dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro, sempre in logica 4.0:

  • banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità);
  • sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/ robotizzata/interattiva il compito dell’operatore;
  • dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality;
  • interfacce uomo‐macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l’operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.

I soggetti che beneficiano di questa maggiorazione del 150% e che, nello stesso periodo, effettuano investimenti in beni immateriali, quali ad esempio software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni (compresi nell’allegato B della Legge di bilancio), possono maggiorare il relativo costo di acquisizione del 40%.

Cosa deve produrre l’impresa
L’impresa che intende fruire dell’iper-ammortamento è tenuta a produrre: una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR 445/2000 ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o da un ente di certificazione accreditato.

Infine, va ricordato che è stata confermata anche per il periodo d’imposta 2017 l’agevolazione del super-ammortamento, introdotta dall’art. 1, comma 91, Legge 208/2015, che consiste nella possibilità di dedurre fiscalmente il 140% dei costi riferiti agli acquisti di beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018, in quest’ultimo caso solo a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Il super-ammortamento è stato prorogato ma con limitazioni rispetto all’agevolazione preesistente: dal periodo d’imposta 2017 sono esclusi i veicoli non strumentali e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del TUIR.





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