Questo sito richiede JavaScript per funzionare correttamente. Si prega di abilitare JavaScript nel browser e ricaricare la pagina.
La modularizzazione degli impianti industriali spinge il business di Mammoet.
SicuraMente_informa_le_nuove_regole_per_la_formazione_dei_carrellisti


4 Giugno 2013

SicuraMente informa: le nuove regole per la formazione dei carrellisti.

Lo scorso 12 marzo è entrato in vigore l’Accordo Stato-Regioni, siglato il 22 febbraio 2012, che impone al datore di lavoro di formare, con adeguati percorsi obbligatori, gli utilizzatori di carrelli elevatori, elevando il loro grado di consapevolezza circa i rischi tecnici del carrello e quelli strutturali della sede lavorativa e informandoli su tutte le misure applicate per la tutela della sicurezza e della salute.
Con la campagna di sensibilizzazione SicuraMente da esse promossa, le aziende Jungheinrich, OM Still, Linde e Toyota MH cercano di fare chiarezza nella nuova disciplina.

La nuova normativa, oltre ad allungare la durata dei corsi rispetto alla media attuale, prevede che essi non possano più essere organizzati da o presso le aziende stesse, con o senza l’ausilio di docenti esterni, ma soltanto da enti formatori appositamente accreditati dalle Regioni. Nel provvedimento vengono quindi identificati i soggetti formatori che potranno erogare i corsi, i requisiti dei docenti e dei corsi (organizzazione, articolazione percorso formativo, metodologia didattica, programma dei corsi, attestazione).

Quante ore di formazione?
Per i conducenti di carrelli elevatori semoventi la durata del corso si articola in minimo 12 ore (8 teoria + 4 pratica).
L’abilitazione deve essere rinnovata ogni 5 anni con un corso di aggiornamento della durata di minimo 4 ore (di cui almeno 3 dedicate ai moduli pratici).
Il soggetto formatore conserverà per almeno 10 anni il “Fascicolo del corso” contenente i dati di docenti e partecipanti.

Riconoscimento della formazione pregressa
E chi ha già svolto un corso di formazione per carrellisti, cosa dovrà fare per mettersi in regola?

Chi ha svolto corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dall’attuale legge (12 ore) con modulo teorico, pratico e verifica finale, avrà riconosciuto il corso già effettuato.

Chi invece ha svolto un corso di durata inferiore, dovrà integrarlo entro due anni (a partire dal giorno dell’entrata in vigore dell’accordo, 12/3/2013) con il modulo di aggiornamento e relativa verifica finale.

Chi non sarà in grado di documentare con le modalità specificate la formazione dei lavoratori anche già assunti da tempo ed esperti, a partire dal 12 marzo 2013 non potrà più adibirli all’uso delle attrezzature di lavoro (carrelli, muletti, piattaforme ecc.) se non dopo aver effettuato i corsi completi secondo le nuove regole, presso gli enti accreditati.





A proposito di Direttamente dalle Aziende