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Tribunale di Novara: sentenza sui contratti via e-mail per l’autotrasporto.
Confermata la libertà della forma che può essere utilizzata nello stipulare un contratto.


Trasporti Nazionali e Internazionali

Tribunale di Novara: sentenza sui contratti via e-mail per l’autotrasporto.

29 Gennaio 2016

Con la sentenza n. 907 del 23 ottobre 2015 la Sezione Civile del Tribunale di Novara ha sancito che, nell’ambito dei contratti di autotrasporto per conto terzi, è valida la libertà di forma da utilizzare per la stipula del contratto stesso.
La decisione arriva in merito al caso di due contraenti che si erano accordati tramite email e tra i quali era nato un contenzioso.

La comunicazione informatizzata tra i due, a giudizio del Tribunale, conteneva tutti gli elementi essenziali di un contratto vincolante: natura del servizio, numero dei mezzi da impiegare, durata del rapporto e corrispettivo, lasciando scoperti alcuni elementi che sarebbero stati definiti, come previsto dall’art. 6 del DL 286/2005, in una successiva negoziazione, con l’obiettivo di redarre un contratto scritto.

Oltre alla posta digitale, la sentenza ha tenuto inoltre conto del comportamento successivo alle email delle parti, vettore e committente, che hanno dato esecuzioni ai rapporti secondo le definizioni previste dal contratto virtualmente stipulato.

Ciò ha rappresentato, a parere del Tribunale, la conferma della volontà delle parti di volersi vincolare, fattore che ha portato alla condanna, a carico del committente, di pagare il corrispettivo adeguato stabilito tramite posta elettronica.





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