Con la sentenza n. 907 del 23 ottobre 2015 la Sezione Civile del Tribunale di Novara ha sancito che, nell’ambito dei contratti di autotrasporto per conto terzi, è valida la libertà di forma da utilizzare per la stipula del contratto stesso.
La decisione arriva in merito al caso di due contraenti che si erano accordati tramite email e tra i quali era nato un contenzioso.
La comunicazione informatizzata tra i due, a giudizio del Tribunale, conteneva tutti gli elementi essenziali di un contratto vincolante: natura del servizio, numero dei mezzi da impiegare, durata del rapporto e corrispettivo, lasciando scoperti alcuni elementi che sarebbero stati definiti, come previsto dall’art. 6 del DL 286/2005, in una successiva negoziazione, con l’obiettivo di redarre un contratto scritto.
Oltre alla posta digitale, la sentenza ha tenuto inoltre conto del comportamento successivo alle email delle parti, vettore e committente, che hanno dato esecuzioni ai rapporti secondo le definizioni previste dal contratto virtualmente stipulato.
Ciò ha rappresentato, a parere del Tribunale, la conferma della volontà delle parti di volersi vincolare, fattore che ha portato alla condanna, a carico del committente, di pagare il corrispettivo adeguato stabilito tramite posta elettronica.