In breve
Tra le normative di fonte comunitaria di maggiore impatto per le imprese rientrano senza dubbio le direttive europee che prevedono l’apposizione della marcatura CE su numerose categorie di prodotti. Si calcola infatti che, al giorno d’oggi, oltre il 30% della produzione industriale sia sottoposta alla marcatura CE e l’obbligo riguarda moltissimi settori: giocattoli, caldaie, materiale elettrico, macchinari, protesi mediche, estintori, calzature di sicurezza, etc. " />
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Sicurezza dei prodotti e marcatura CE anche per la logistica.

26 gennaio 2016

In breve

Tra le normative di fonte comunitaria di maggiore impatto per le imprese rientrano senza dubbio le direttive europee che prevedono l’apposizione della marcatura CE su numerose categorie di prodotti. Si calcola infatti che, al giorno d’oggi, oltre il 30% della produzione industriale sia sottoposta alla marcatura CE e l’obbligo riguarda moltissimi settori: giocattoli, caldaie, materiale elettrico, macchinari, protesi mediche, estintori, calzature di sicurezza, etc.
Premessa
Anche se l’immagine del logo CE è ormai nota a un gran numero di consumatori, il suo vero significato rimane per molti ancora un mistero.
Cosa si intende quindi per marcatura CE?
Attraverso l'apposizione del Marchio CE, il fabbricante, il suo rappresentante o l'importatore assicurano che il prodotto sia conforme ai requisiti richiesti dalle Direttive UE applicabili.
Nel caso in cui i prodotti siano soggetti a differenti Direttive, il Marchio CE indica la conformità ai requisiti richiesti da tutte le Direttive applicabili.

La marchiatura significa che il prodotto corrisponde a determinati requisiti di sicurezza per le persone, i beni, gli animali e talvolta anche ad esigenze di carattere ambientale.
Questi requisiti sono chiamati “requisiti essenziali” e sono stabiliti da direttive europee di armonizzazione, applicabili in tutti i 27 Paesi membri dell’Unione Europea e nei Paesi aderenti al cosiddetto Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda, Liechtenstein).

Significa, inoltre, che la conformità del prodotto ai requisiti essenziali è stata valutata dal fabbricante attraverso procedure specifiche (procedure di verifica della conformità), il cui contenuto è specificato dalle singole direttive di armonizzazione.


Qual è l’utilità del logo CE?
Prima di tutto il logo CE Segnala ai consumatori o agli utilizzatori professionali che il prodotto risponde ai requisiti essenziali di sicurezza.
Permette inoltre ai prodotti marcati di circolare liberamente nello Spazio Economico Europeo (27 Paesi membri dell’Unione europea + Norvegia, Islanda e Liechtenstein).

Il primo responsabile dell’immissione sul mercato di prodotti sicuri (e della conseguente apposizione della marcatura CE, quando richiesta) è il fabbricante, dato che è la figura che conosce nel dettaglio il modo in cui il prodotto è stato progettato e realizzato.
Si può però affermare che gli obblighi e le responsabilità (che tratteremo diffusamente nei prossimi paragrafi) in capo al fabbricante secondo le direttive “nuovo approccio” sono estendibili a qualsiasi operatore economico che immetta sul mercato un prodotto, anche fabbricato da altri, con il proprio marchio o nome commerciale.

Il Marchio CE consente l’accesso al mercato interno dell’Unione Europea.
Il Marchio CE consente al fabbricante di conoscere i requisiti da rispettare e dimostrare la conformità.
L’attività congiunta con un Organismo Notificato sin dalla fase di concezione del prodotto può aiutare a contenere costi e tempi di realizzazione lungo il ciclo di vita.
Combinare la Marcatura CE con altre certificazioni può ulteriormente comportare economie di scala nel percorso di conformità.


Obblighi degli importatori
Gli importatori immettono sul mercato comunitario solo prodotti conformi.
Pertanto, prima dell’immissione, si assicurano che il fabbricante abbia eseguito le procedure di valutazione della conformità, che abbia predisposto la documentazione tecnica e che il marchio di conformità prescritti siano stati apposti sul prodotto.
Si assicurano altresì che il prodotto sia accompagnato dalle istruzioni e informazioni sulla sicurezza redatti in lingua italiana.

L’importatore indica sul prodotto oppure - ove ciò non sia possibile - sull’imballaggio o in un documento accompagnatorio del prodotto stesso, il proprio nome, la sua denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo.
Se ritiene che un prodotto non sia conforme non lo immette sul mercato finché non è stata dichiarata la conformità.
Se un prodotto presenta fattori di rischio informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.


I distributori
Il distributore verifica che il prodotto rechi la marcatura CE, che sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana.
Controlla inoltre che il fabbricante e l’importatore abbiano apposto i propri dati identificativi sul prodotto, così da garantirne la tracciabilità.

Se ritiene che un prodotto non sia conforme non lo immette sul mercato finché non è stata dichiarata la conformità.
Se un prodotto presenta fattori di rischio informa il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato.
L’importatore o il distributore è soggetto agli stessi obblighi del fabbricante quando immette sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un prodotto già immesso sul mercato.


Ambiti di applicazione della marcatura CE
L’obbligo di apposizione del Marchio CE riguarda:

- dispositivi medici impiantabili attivi;
- apparecchi a gas;
- teleferiche per il trasporto di persone;
- ecodesign di prodotti relativi ai consumi energetici;
- attrezzature per la misurazione della compatibilità elettromagnetica;
- dispositivi di protezione da atmosfere esplosive;
- esplosivi per uso civile;
- bollitori per acqua calda alimentati da combustibile liquido o gassoso;
- frigoriferi e freezer per uso domestico;
- dispositivi di diagnosi medica in vitro;
- ascensori;
- strumenti di pesatura;
- dispositivi medici;
- attrezzature con emissione di rumore nell'ambiente;
- strumenti di pesatura non automatici;
- dispositivi di protezione personale;
- strumenti di pressione;
- dispositivi pirotecnici;
- dispositivi radio e per telecomunicazioni;
- prodotti per hobby e tempo libero;
- giocattoli;
- recipienti a pressione;
- materiali e prodotti da costruzione;
- macchine.


Le conseguenze legali
La marcatura CE di un prodotto implica la presunzione che lo stesso sia conforme alle Direttive Europee[52].
Il valore giuridico della marcatura CE comporta: non subire limitazioni alla libera circolazione del prodotto nell'area del Mercato Unico Europeo ai sensi degli articoli 28 e 30 del Trattato CE; l'inversione dell'onere della prova sul rispetto dei requisiti essenziali stabiliti dalle Direttive nuovo approccio.
In particolare, quest'ultimo punto non è cosa da poco.

Posto che i prodotti sono immessi nel mercato sotto la responsabilità del fabbricante, del mandatario o dell'importatore, avvalersi di una finzione giuridica che inverte l'onere della prova significa che un prodotto sottoposto a marcatura CE può essere contestato solo se la violazione dei requisiti della Direttiva di riferimento venga concretamente provata in giudizio.

Di converso, la violazione degli obblighi riconducibili alla marcatura CE ovvero l'indebita marcatura CE, nel caso questa sia obbligatoria, comporta il ritiro del prodotto da parte dell'autorità competente di vigilanza sul mercato[53].
Le procedure e le misure di sanzione previste per la contraffazione della marcatura CE variano secondo la legislazione vigente nei singoli Paesi membri.
Proporzionalmente all'entità dell'infrazione, gli operatori economici sono soggetti a pene che vanno dalla sanzione pecuniaria alla detenzione.

Qualora l'infrazione non comporti rischi immediati per la salute degli utilizzatori, il produttore non sarà tenuto al ritiro del bene dal mercato, a condizione che intraprenda le misure necessarie per ottenere la conformità CE.
Restano comunque ferme le disposizioni riguardanti il Diritto civile.

In campo civilistico, posto che la marcatura CE in regime di obbligatorietà rappresenta una pre-condizione all'immissione sul mercato dei prodotti, il difetto di marcatura CE completa la fattispecie della vendita di Aliud pro alio.
Con la formula aliud pro alio s'intende l'inadempimento contrattuale nelle obbligazioni a prestazioni corrispettive per cui il compratore che dovesse riscontrare tale difformità sarà tutelato dalla disciplina generale sulla Risoluzione per inadempimento ex Art. 1453 e successivi del Codice Civile.

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