Servizi e accessori per il trasporto
2 Novembre 2015
La normativa all’articolo 29 del Regolamento 165/2014 stabilisce che il titolare della carta del conducente, in caso di danneggiamento, malfunzionamento, smarrimento o furto, deve presentare la domanda di sostituzione della stessa entro sette giorni dall’accaduto.
La Commissione Europea la scorsa settimana ha diffuso una nota per potersi orientare su cosa fare in casi eccezionali, ovvero quando e come si può comunque guidare il veicolo con cronotachigrafo digitale senza aver inserito la carta.
La nota stabilisce che da marzo 2016 le Autorità devono fornire una nuova carta entro otto giorni dalla richiesta di sostituzione (in precedenza erano cinque); nei giorni di attesa – dice la nota – il guidatore può comunque condurre il veicolo per un periodo non superiore ai 15 giorni.
Tali giorni possono aumentare nel qual caso ne servissero di più per riportare il veicolo in sede, ma in tal caso è necessario essere in possesso di una relazione della Polizia che provi l’impossibilità di esibirla e utilizzarla, e solo dopo aver comunque fatto richiesta di sostituzione della carta.