Trasporti nazionali e internazionali

Autotrasporto: rimborso accise 3° trimestre 2014.

03 ottobre 2014
L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato sulla pagina dedicata del proprio sito web la nota riguardante il rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione riferita ai consumi del terzo trimestre 2014, insieme al modello di dichiarazione ed il software necessario per inoltrare la domanda.

La domanda deve essere presentata entro il 31 ottobre 2014 da:

a) esercenti l’attività di autotrasporto, in conto proprio e in conto terzi, con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
b) enti pubblici e imprese pubbliche esercenti l’attività di trasporto di cui al D.lgs. 422/97;
c) imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale, di cui alla L. 1822/39, al Regolamento comunitario 684/92 e al D.lgs. 422/97;
d) enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Per ottenere il rimborso dell’importo sopra evidenziato, i soggetti di cui alle lettere b), c) e d) presentano l’apposita istanza, giustificando i consumi di gasolio anche con la scheda carburante; mentre i soggetti esercenti attività di autotrasporto merci sono tenuti a comprovare i consumi esclusivamente con le fatture d’acquisto.

La misura del beneficio è pari a € 216,58609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati dal 1° luglio al 30 settembre 2014.
Il recupero del beneficio può avvenire o sotto forma di restituzione in denaro o come credito da utilizzare in compensazione con il modello F24, utilizzando il codice tributo 6740.

Invece, per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E., è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN  (International bank address number).
L’Agenzia precisa anche che le eventuali eccedenze di credito relative al secondo trimestre dell’anno 2014 potranno essere utilizzate in compensazione entro il  31 dicembre 2015.

Da tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro (delle eccedenze non utilizzate in compensazione), le quali dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2016 agli Uffici dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competenti.


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