Trasporti Nazionali e Internazionali
15 Settembre 2014
È stata emessa l’11 settembre scorso la sentenza della Corte di Giustizia Europea in merito alla contestazione da parte dell’autorità fiscale tedesca nei confronti dell’impresa di autotrasporto Holger Forstmann Transporte per il pagamento dell’accisa sul gasolio acquistato all’estero (nei Paesi Bassi) e stoccato in serbatoi supplementari di un camion, per essere utilizzato come carburante del veicolo.
La sentenza ha ritenuto illegittima la contestazione.
I giudici, infatti, hanno spiegato che “l’articolo 24 della direttiva 2003/96 deve essere interpretato estensivamente, perciò la nozione di serbatoi normali non può, in particolare, essere interpretata in modo che i serbatoi installati permanentemente sugli autoveicoli commerciali e destinati a rifornirli direttamente di carburante ne siano esclusi se montati da una persona diversa dal costruttore.
Il tutto “a condizione che detti serbatoi consentano l’utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione di tali veicoli che, all’occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi”.