Trasporti Nazionali e Internazionali
7 Luglio 2014
È una sentenza che fa discutere quella dello scorso 13 maggio (n. 10366) in cui la Corte di Cassazione ha respinto la richiesta di un autista di ottenere il pagamento del lavoro straordinario perché la prova presentata – le registrazioni del cronotachigrafo analogico – è stata ritenuta insufficiente a dimostrare che il lavoro sia stato effettivamente svolto.
È accaduto che, siccome l’azienda di trasporti per cui lavorava l’autista in questione ha disconosciuto la veridicità di quelle registrazioni, la Cassazione ha fatto entrare in gioco un articolo del Codice Civile, il 2712.
Nel dettaglio, l’articolo recita espressamente: “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
Tutte le registrazioni dei fatti, come nel caso del cronotachigrafo, hanno valore soltanto se l’altra parte le riconosce come valide, ma in caso contrario diventano semplici presunzioni, e per provare la propria pretesa – come nel caso in questione – c’è bisogno di altro.