Servizi e accessori per il trasporto
Ecco i rimborsi riconosciuti per il 2011 agli autotrasportatori per le accise sul carburante.
10 gennaio 2012
L'Agenzia delle Entrate ha diffuso la circolare numero 771 del 4 gennaio 2012 con cui stabilisce l'entità dei rimborsi da riconoscere agli autotrasportatori per le accise sul carburante per il 2011.
Le domande scadono il 30 giugno 2012.
La circolare precisa che, allo stato attuale, sarà effettuato il rimborso a chi trasporta le merci in conto proprio ed in conto terzi con veicoli aventi massa superiore a 7,49 tonnellate.
Si rende noto, altresì, che sarebbe in corso una procedura a livello comunitario per approvare l'applicazione del provvedimento anche ai veicoli con massa complessiva compresa tra 3,5 e 7,49 tonnellate.
Quindi, l'elenco attuale delle imprese che hanno diritto al rimborso comprende: gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione; le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, ed al citato decreto legislativo n.422/1997; gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
Per chiedere il rimborso dell'accisa gasolio 2011, le imprese devono inviare una specifica dichiarazione agli uffici dell'Agenzia delle Dogane che sono competenti per il territorio della sede aziendale entro il 30 giugno 2012.