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Depositi IVA: intervenire subito per evitare ulteriori disastri
25 novembre 2011
La disciplina dei depositi IVA ha subito rilevanti modifiche dalle recenti manovre fiscali (Dl 70 del 13 maggio 2011 e Dl 138 del 13 agosto 2011).
Queste, in sintesi, le novità più importanti: tutti i depositi doganali privati, compresi quelli di tipo E, possono essere gestiti come depositi IVA; i beni introdotti in libera pratica, se vengono custoditi in un deposito IVA, devono essere coperti da garanzia fino a quando non viene dimostrato che l'imposta è stata assolta all'atto dell'estrazione.
Sono esonerati solo gli importatori in possesso dello status di rilevanza comunitaria di Operatore economico autorizzato (Aeo); l'estrazione dei beni viene consentita solo ai soggetti passivi che risultino iscritti da almeno un anno alla Camera di commercio, che dimostrino un'effettIVA operatività e attestino la regolarità dei versamenti IVA, con le modalità definite con provvedimento dell'agenzia delle Entrate.
Quest'ultima disposizione, però, resterà in stand-by fino a quando non sarà emesso l'apposito provvedimento delle Entrate, che definisca le modalità operative delle nuove restrizioni.
Il commercio internazionale ha bisogno di stoccare in appositi magazzini/depositi merci per i quali è previsto lo slittamento del versamento dell'IVA al momento dell'effettivo utilizzo dei materiali, per le aziende produttrici, o dell'effettiva vendita, per quelle commerciali.
Questi provvedimenti restrittivi, quindi, andrebbe integrati con una circolare applicativa da parte dell'Agenzia delle Entrate per evitare di danneggiare la stragrande maggioranza che fa ricorso correttamente all'utile istituto del Deposito IVA.