Il
Decreto Legislativo 116/2020 (
D.Lgs 116/2020), che recepisce la
Direttiva UE 2018/851 sui rifiuti e la
Direttiva UE 2018/852 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, rende obbligatoria l'
etichettatura ambientale degli imballaggi a partire dal
1° gennaio 2023.
Ha apportato importanti modifiche alla parte IV del Testo Unico Ambientale (D.Lgs 152/2006), in particolare all'art. 3, comma 3, lettera c). 3, comma 3, lettera c), del Decreto Legislativo n. 116 del 2020 ha apportato modifiche al comma 5 dell'art. 219 del Codice dell'Ambiente. 219 del Codice dell'Ambiente, in materia di "
Criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio".
Cosa prevede l’etichettatura ambientale degli imballaggi?
L'etichettatura ambientale consiste nell'applicazione di un'etichetta a
tutti gli imballaggi (anche qr code che rimanda a fonte digitale), e a tutte le loro parti separabili manualmente, che vengono immessi sul mercato italiano per facilitarne la
raccolta, il
riutilizzo, il
recupero e il
riciclo.
Dal punto di vista della sostenibilità ambientale, l'etichettatura ha diverse finalità che dipendono da una comunicazione efficace e chiara tra produttori e consumatori o distributori.
Pertanto, l'etichettatura viene utilizzata per comunicare in modo semplice e intuitivo l'impatto ambientale del prodotto e per promuovere un
consumo responsabile.
D'altra parte, per le aziende, l'etichetta ambientale è un valido ed efficace mezzo di comunicazione non solo per i consumatori ma anche per i distributori.
In particolare, questi ultimi sono sempre più attenti alle tematiche ambientali, richiedendo ai loro fornitori uno sforzo continuo.
Questo porta a sottolineare che l'etichetta è uno strumento fondamentale non solo nel rapporto tra produttori e consumatori finali, ma anche nella
comunicazione tra produttori e distributori.
Quali informazioni devono esserci sull’etichettatura ambientale degli imballaggi?
Il produttore di imballaggi sarà soggetto all'obbligo di inserire informazioni (che verranno elencate di seguito), a seconda della destinazione che avrà l'imballaggio.
In caso di canale
Business to Consumer (
B2C), cioè se l'imballaggio è destinato al consumatore finale:
- la codifica alfanumerica che identifica il materiale utilizzato, secondo la decisione europea 129/97/CE;
- le informazioni necessarie per guidare e assistere il consumatore nella corretta raccolta differenziata, ad esempio utilizzando le formule "Raccolta differenziata carta; Raccolta differenziata, verifica presso il tuo Comune...".
In caso di canale
Business to Business (
B2B), cioè di imballaggi destinati ai distributori:
- la codifica alfanumerica che identifica il materiale utilizzato, secondo la decisione europea 129/97/CE.
- qualsiasi altra informazione che il produttore desideri includere nell'etichetta è volontaria e non obbligatoria.
Sebbene l'art. 219, comma 5, stabilisce chiaramente che i produttori hanno l'obbligo di indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, non vi è alcun riferimento alla responsabilità della persona che deve apporre l'etichetta sull'imballaggio.
Per questo motivo, il
Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito che tale obbligo è a carico sia del produttore che dell'utilizzatore dell'imballaggio.
È quindi necessario che vengano stipulati accordi specifici tra le parti e che, se è l'utilizzatore ad apporre l'etichetta, il produttore si impegni comunque a fornire tutte le informazioni necessarie per una corretta etichettatura.
Inoltre, c'è un'altra distinzione rilevante che va sottolineata in base all'ordine di priorità delle informazioni che devono o possono essere contenute:
- Richiesto (obbligatorio): il produttore deve inserire le informazioni contenute nel comma 5 del D.Lgs. 152/2006, basato sulla Decisione 129/97/CE della Commissione delle Comunità Europee. In particolare, tutti gli imballaggi devono essere etichettati e includere il materiale utilizzato per produrli, al fine di identificare e classificare l'imballaggio stesso. Il materiale utilizzato è identificato da un codice alfanumerico conforme alla Decisione 129/97/CE ed eventualmente integrato con l'icona prevista dalla norma UNI EN ISO 1043-1:2002 (imballaggi in plastica), o secondo la norma CEN/CR 14311:2002 (imballaggi in acciaio, alluminio e plastica). Inoltre, se il destinatario finale è il consumatore, l'etichetta deve descrivere tutte le informazioni necessarie sulla possibile destinazione finale dell'imballaggio una volta diventato rifiuto.
- Altamente raccomandato: nel caso di imballaggi "multicomponente", l'identificazione dei singoli componenti, attraverso una chiara descrizione scritta o rappresentazione grafica, può aiutare il consumatore a separarli correttamente.
- Consigliato: tutte le informazioni.
- Raccomandate: tutte le informazioni che il produttore può volontariamente includere per aiutare il consumatore a fare una raccolta differenziata di qualità.
Quali sono le sanzioni per chi non rispetta gli obblighi di etichettatura ambientale?
Per quanto riguarda le sanzioni, l'art. 261, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 prevede che chiunque non rispetti gli obblighi di etichettatura di cui all'art. 129, comma 5, dello stesso Decreto, sarà soggetto a una sanzione amministrativa da 5.200 a 40.000 euro.
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