Cambiamenti, commi e articoli nuovi per il
Codice dell’Ambiente che, con l’arrivo del D. Lgs. 116/2020 ha visto la presenza di importanti variazioni che interessano soprattutto le imprese che si occupano di trasporti dei rifiuti.
All’interno del pacchetto
economia circolare, approvato nel 2018 dall’Unione Europea – e accolto anche dall’Italia – sono presenti vari decreti legislativi destinati alla comprensione delle direttive e dei regolamenti che il programma impone.
Attraverso queste norme, l’Europa cerca di promuovere la transizione all’
economia circolare che coinvolge le diverse imprese che producono, gestiscono e trasportano i rifiuti.
Con l’entrata in vigore del
D. Lgs. 116/2020 del 26 settembre 2020, lo Stato chiede a queste imprese di adeguarsi alla disposizioni contenute nel Decreto.
Le modifiche aggiunte fanno riferimento al testo del settore dei rifiuti ovvero il Codice dell’Ambiente o TUA (Testo Unico Ambientale – D. Lgs. 152/2006).
I cambiamenti riguardano: il deposito temporaneo di rifiuti, la tempistica delle soste presso porti e interporti e in materia di responsabilità dei terminalisti e degli interporti.
Affinché i
camion possano effettuare le attività di carico e scarico di rifiuti, di trasbordo o di soste tecniche presso porti, scali ferroviari, navali, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, è necessario che ci siano condizioni ben precise, quali:
- Durata del deposito non superiore al limite finale di 30 giorni;
- Che il materiale venga preso in carico dalla imprese di trasporto successiva entro i 6 giorni dall’inizio del deposito rifiuti;
- Rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria per effettuare azioni legate al deposito dei rifiuti.