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Assicurazioni e logistica: l’importanza della tutela nel settore dei trasporti

Alcuni aspetti legati all’assicurazione dei trasporti e della merce




Consulenza e Formazione

Assicurazioni e logistica: l’importanza della tutela nel settore dei trasporti

13 Aprile 2017

AGGIORNATO AL 25 FEBBRAIO 2022

La copertura assicurativa è un momento di rilievo nell’esecuzione di un contratto di vendita internazionale.
La merce viene infatti sottoposta a forti sollecitazioni durante il trasporto e le fasi della movimentazione, ed è dunque esposta a rischi di avarie, rotture o addirittura perdita totale nel caso di danneggiamenti di particolare gravità.

È quindi, essenziale che le parti del contratto stabiliscano in modo chiaro se una di esse è tenuta alla stipulazione della copertura assicurativa, e chiariscano in tal caso quale sia la tipologia e l’estensione dell’assicurazione in quanto, come noto, gli Incoterms non prevedono sempre l’obbligo di una delle parti di provvedere ad assicurare le merci.

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Quando e perché assicurare

È un dato di fatto che le merci soggette a trasporto siano esposte a rischi di vario genere e possano subire danni di diversa natura, compresa la loro perdita parziale o totale.
Nonostante il fatto che le precauzioni e gli accorgimenti adottati siano sempre più adeguati, i trasporti continuano a mantenere un elevato tasso di “rischiosità”.

Il problema dell’assunzione del rischio da trasporto è, dunque, più che attuale e importante.
Spesse volte, coloro che affidano le merci allo spedizioniere operano nell’errata convinzione che quest’ultimo risponda in toto del perimento (perdita, distruzione, furto, ecc.) delle stesse.
Al contrario, secondo la legge, lo spedizioniere è un mandatario che agisce in nome suo ma per conto del mandante (proprietario della merce) allo scopo di concludere un contratto di trasporto e portare a termine le operazioni accessorie che ne derivano.

Lo spedizioniere dovrà assicurare le merci solo nel caso in cui riceva “un ordine scritto ed espresso del mandante” e in tal caso, colui che risponderà del danno materiale subito dalle merci sarà l’assicuratore.
In mancanza di tale prescrizione esplicita, il vettore opera con una limitazione di responsabilità precisa e prevista dalle Convenzioni Internazionali in materia di trasporto.
I limiti di responsabilità del vettore possono così riassumersi:

  • 25 franchi oro ossia 8,33 DSP* /kg lordo di merce avariata o non consegnata (CMR – trasporto stradale)
  • 50 franchi oro ossia 16,66 DSP*/kg lordo (Convenzione CIM – trasporto ferroviario)
  • 17 DSP*/kg lordo (Convenzione di Montreal – trasporto aereo)
  • 666,7 DSP/collo oppure 2 DSP*/kg lordo (Convenzione di Bruxelles e successive regole di Visby e l’Aja – trasporto marittimo)


La dimensione di tali limiti rende evidente la necessità e l’opportunità di provvedere ad una copertura assicurativa completa delle merci in viaggio “All Risks” da parte dell’avente diritto, a tutela dei danni vari che le merci potrebbero subire.
Il rischio di danno da trasporto viene trasferito per mezzo del contratto di assicurazione da colui che detiene un interesse assicurabile all’assicuratore che, ex art 1882 CC, si obbliga a rivalere l’assicurato, verso pagamento di un premio ed entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro.

Valutazione del rischio

Normalmente sono solo i danni materiali diretti subiti dalle merci ad essere risarciti dalle polizze assicurative, ciò poiché è oggettivamente difficile, se non impossibile, valutare i danni indiretti, quali ad esempio quello commerciale derivante dal mancato o ritardato recapito delle merci.
Fondamentale è che i valori da assicurare siano concretamente ed oggettivamente determinabili.

Nella determinazione della garanzia in un contratto di assicurazione trasporti va calcolato, volta per volta, il rischio per l’assicurazione che varia a seconda di:

  • Valore, numero di colli e natura delle merci
  • Itinerario seguito e mezzo di trasporto usato
  • Situazione politica e la tipologia del Paese di destinazione
  • Magazzinaggio
  • Condizioni di copertura richieste e la presenza di eventuali franchigie


Il contratto di assicurazione viene formalizzato tramite l’emissione di una polizza in duplice copia, sottoscritta da entrambe le parti.
Tale polizza può venire anche sostituita da appositi certificati di assicurazione quando questi siano appositamente richiesti dalla lettera di credito, quando si debba certificare che un trasporto è assicurato con una polizza in abbonamento valida per più viaggi e infine quando per carenza di alcuni dati la polizza non possa essere ancora emessa.

Quanto assicurare?

L’assicurazione trasporti in caso di danno risarcisce come valore massimo quello della merce allo stato sano nel luogo di destinazione o il valore per il quale l’assicurato è effettivamente esposto.
Fondamentale è provvedere alla corretta determinazione del valore assicurabile.
Inutile, infatti, sarebbe dichiarare all’assicurazione valori superiori a quelli effettivi, poiché in caso di danno viene sempre riconosciuto solo il valore assicurabile, per intero, se il danno in questione è totale, o in proporzione alla perdita, se esso è parziale.

Tutto ciò anche se è stato pagato un premio superiore, la cui differenza, fra l’altro, non verrebbe restituita dalla compagnia assicuratrice.
Nel caso contrario in cui venisse dichiarato all’assicurazione un valore inferiore a quello effettivo, il danno verrebbe risarcito nella proporzione in cui “la somma assicurata sta al valore assicurabile”, come testualmente cita l’articolo 13 delle condizioni generali della Nuova Polizza Unificata.
Per tali ragioni, nel calcolo del valore assicurabile, che deve essere quanto più corretto, al valore della merce vanno aggiunte tutte le spese accessorie di imballaggio, dogana, nolo, premio assicurativo e le altre spese sostenute per rendere la merce nel luogo di destinazione finale.

Come deve essere una polizza nell’ambito logistico?

Innanzitutto costruita come un vestito sulla base delle specificità del cliente.
In ogni caso si debbono tenere presenti alcuni requisiti importanti che non possono mai mancare nel testo di polizza:

  • Le coperture assicurative devono valere per trasporti nazionali e internazionali secondo le regole previste dalla legislazione italiana e convenzione CMR
  • Deve essere prevista la garanzia dolo e colpa grave dei dipendenti del vettore e di eventuali sub vettori e di ulteriori collaboratori dei sub vettori e sempre la garanzia furto, con estensione alla rapina
  • La garanzia furto, con estensione alla rapina. Ricordiamo che la rapina non sarebbe un evento imputabile al vettore, ma spesso le logiche di mercato dei committenti tendono comunque ad addebitare il danno. Questa estensione viene solitamente concessa all’interno delle polizze di assicurazione All Risk per conto (laddove il cliente abbia conferito mandato scritto al trasportatore di assicurare le merci per l’intero valore)
  • Appropriazione indebita
  • Incauto affidamento
  • Truffa
  • Inserire la clausola eccesso di carico, ovvero laddove il mezzo sia caricato in eccesso la compagnia risponde ugualmente per il sinistro, all’interno di una range in eccesso del peso che va dal 15 al 20%
  • Spese di pulitura sede stradale e sgombero merce, con massimali adeguati
  • Prevedere all’interno della polizza un meccanismo per cui si potrà considerare assicurata la merce anche laddove di valore superiore l’€ kg, senza necessità di contrarre una polizza All Risk per conto. Ad esempio, potendo prevedere che la compagnia risarcirà il danno derogando all’€ kg fino ad € 6,20
  • Estendere tutte le garanzie anche ai trasporti non fatti con mezzi propri ma di terzi


Importante, infine, è valutare l’intermediario e la compagnia giusta, in quanto non tutti gli intermediari conoscono il mondo del trasporto così come le compagnie stesse.





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