Consulenza e Formazione
13 Aprile 2017
AGGIORNATO AL 25 FEBBRAIO 2022
La copertura assicurativa è un momento di rilievo nell’esecuzione di un contratto di vendita internazionale.
La merce viene infatti sottoposta a forti sollecitazioni durante il trasporto e le fasi della movimentazione, ed è dunque esposta a rischi di avarie, rotture o addirittura perdita totale nel caso di danneggiamenti di particolare gravità.
È quindi, essenziale che le parti del contratto stabiliscano in modo chiaro se una di esse è tenuta alla stipulazione della copertura assicurativa, e chiariscano in tal caso quale sia la tipologia e l’estensione dell’assicurazione in quanto, come noto, gli Incoterms non prevedono sempre l’obbligo di una delle parti di provvedere ad assicurare le merci.
È un dato di fatto che le merci soggette a trasporto siano esposte a rischi di vario genere e possano subire danni di diversa natura, compresa la loro perdita parziale o totale.
Nonostante il fatto che le precauzioni e gli accorgimenti adottati siano sempre più adeguati, i trasporti continuano a mantenere un elevato tasso di “rischiosità”.
Il problema dell’assunzione del rischio da trasporto è, dunque, più che attuale e importante.
Spesse volte, coloro che affidano le merci allo spedizioniere operano nell’errata convinzione che quest’ultimo risponda in toto del perimento (perdita, distruzione, furto, ecc.) delle stesse.
Al contrario, secondo la legge, lo spedizioniere è un mandatario che agisce in nome suo ma per conto del mandante (proprietario della merce) allo scopo di concludere un contratto di trasporto e portare a termine le operazioni accessorie che ne derivano.
Lo spedizioniere dovrà assicurare le merci solo nel caso in cui riceva “un ordine scritto ed espresso del mandante” e in tal caso, colui che risponderà del danno materiale subito dalle merci sarà l’assicuratore.
In mancanza di tale prescrizione esplicita, il vettore opera con una limitazione di responsabilità precisa e prevista dalle Convenzioni Internazionali in materia di trasporto.
I limiti di responsabilità del vettore possono così riassumersi:
La dimensione di tali limiti rende evidente la necessità e l’opportunità di provvedere ad una copertura assicurativa completa delle merci in viaggio “All Risks” da parte dell’avente diritto, a tutela dei danni vari che le merci potrebbero subire.
Il rischio di danno da trasporto viene trasferito per mezzo del contratto di assicurazione da colui che detiene un interesse assicurabile all’assicuratore che, ex art 1882 CC, si obbliga a rivalere l’assicurato, verso pagamento di un premio ed entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro.
Normalmente sono solo i danni materiali diretti subiti dalle merci ad essere risarciti dalle polizze assicurative, ciò poiché è oggettivamente difficile, se non impossibile, valutare i danni indiretti, quali ad esempio quello commerciale derivante dal mancato o ritardato recapito delle merci.
Fondamentale è che i valori da assicurare siano concretamente ed oggettivamente determinabili.
Nella determinazione della garanzia in un contratto di assicurazione trasporti va calcolato, volta per volta, il rischio per l’assicurazione che varia a seconda di:
Il contratto di assicurazione viene formalizzato tramite l’emissione di una polizza in duplice copia, sottoscritta da entrambe le parti.
Tale polizza può venire anche sostituita da appositi certificati di assicurazione quando questi siano appositamente richiesti dalla lettera di credito, quando si debba certificare che un trasporto è assicurato con una polizza in abbonamento valida per più viaggi e infine quando per carenza di alcuni dati la polizza non possa essere ancora emessa.
L’assicurazione trasporti in caso di danno risarcisce come valore massimo quello della merce allo stato sano nel luogo di destinazione o il valore per il quale l’assicurato è effettivamente esposto.
Fondamentale è provvedere alla corretta determinazione del valore assicurabile.
Inutile, infatti, sarebbe dichiarare all’assicurazione valori superiori a quelli effettivi, poiché in caso di danno viene sempre riconosciuto solo il valore assicurabile, per intero, se il danno in questione è totale, o in proporzione alla perdita, se esso è parziale.
Tutto ciò anche se è stato pagato un premio superiore, la cui differenza, fra l’altro, non verrebbe restituita dalla compagnia assicuratrice.
Nel caso contrario in cui venisse dichiarato all’assicurazione un valore inferiore a quello effettivo, il danno verrebbe risarcito nella proporzione in cui “la somma assicurata sta al valore assicurabile”, come testualmente cita l’articolo 13 delle condizioni generali della Nuova Polizza Unificata.
Per tali ragioni, nel calcolo del valore assicurabile, che deve essere quanto più corretto, al valore della merce vanno aggiunte tutte le spese accessorie di imballaggio, dogana, nolo, premio assicurativo e le altre spese sostenute per rendere la merce nel luogo di destinazione finale.
Innanzitutto costruita come un vestito sulla base delle specificità del cliente.
In ogni caso si debbono tenere presenti alcuni requisiti importanti che non possono mai mancare nel testo di polizza:
Importante, infine, è valutare l’intermediario e la compagnia giusta, in quanto non tutti gli intermediari conoscono il mondo del trasporto così come le compagnie stesse.